Servizio di “Refezione scolastica”: legittimo richiedere un Centro di cottura come requisito di esecuzione del contratto

Nella Delibera n. 116 del 10 febbraio 2021 dell’Anac,una Società chiede un parere sulla legittimità della lex specialis di gara inerente ad una procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di “Refezione scolastica” e della riscossione delle tariffe della Scuola dell’infanzia e primaria. In particolare, l’istante rileva nella lex specialis di gara una prima contraddizione tra la richiesta di dimostrare un fatturato specifico nel Settore della riscossione diretta delle tariffe/corrispettivi dovuti dall’utenza e l’attribuzione a tale requisito di un punteggio massimo di due punti, e cioè il punteggio più basso nella valutazione dell’offerta; una seconda contraddizione è ravvisata tra l’assegnazione di un punteggio massimo di 3 punti ai concorrenti dotati della disponibilità di un proprio Centro di cottura e la previsione del Bando secondo cui il Servizio da affidare in concessione si svolga nei Centri cottura ubicati presso i Plessi scolastici; l’istante sostiene inoltre che la richiesta disponibilità di un proprio Centro cottura determinerebbe “un iniquo vantaggio per chi opera già sul territorio di riferimento”.

L’Anac chiarisce che in una concessione di servizi di ristorazione e riscossione delle tariffe della “Mensa scolastica”, la previsione del Bando che valuti il requisito del fatturato specifico pregresso nel Settore della riscossione, sia come criterio di partecipazione che come criterio di attribuzione del punteggio, infrange il Principio di partecipazione e il Principio di concorrenza, in quanto può determinare un ingiusto vantaggio in favore delle Imprese di più grandi dimensioni che già operino da tempo nel Settore.

E’ invece legittima e non vìola il Principio di partecipazione la valutazione della disponibilità di un Centro di cottura emergenziale collocato nelle vicinanze della sede di consegna dei pasti, se l’elemento viene richiesto come requisito di esecuzione e la sua collocazione non sia l’unico elemento determinante per valutare la qualità della gestione delle emergenze da parte dell’operatore economico.