Nella Delibera n. 222 del 21 giugno 2017 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto un parere in materia di finanziamento dei “servizi pubblici a domanda individuale”. Segnatamente chiede se il Servizio di “Trasporto scolastico” possa essere erogato in modo gratuito a tutti gli utenti che ne facciano richiesta. La Sezione rileva che il Servizio di “Trasporto scolastico”sia “pleno iure” un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei “servizi pubblici a domanda individuale”. Cionondimeno, nell’erogazione del servizio, gli Enti:
– dovranno motivare, a pena di illegittimità, l’eventuale gratuità del Servizio in funzione di un interesse pubblico, tanto più se il Servizio assume carattere generalizzato;
-saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 del Dlgs. n. 267/00, in particolare il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall’Ente Locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio.