Nella Sentenza n. 3423 dell’8 luglio 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici statuiscono che un titolare di farmacia è libero di scegliere l’ubicazione del suo esercizio, all’interno della zona di pertinenza, salvo il rispetto della distanza di almeno 200 metri dalla farmacia più vicina e salve le ulteriori valutazioni discrezionali del caso. In particolare, la pianta organica delle farmacie deve ripartire esattamente il territorio comunale fra le sedi farmaceutiche, in modo che vi sia una zona per ciascuna farmacia e non risultino né sovrapposizioni né spazi vuoti. Questo principio, affermano i Giudici, è comunemente riconosciuto e osservato nella
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




