“Servizio idrico integrato”: spetta all’Ato individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione

Nella Sentenza 1229 del 5 ottobre 2016 del Tar Piemonte, i Giudici hanno rilevato che il sistema di organizzazione del “Servizio idrico” per Ambiti territoriali ottimali ha tratto origine dalla Legge n. 36/94, poi sostituita dal Dlgs. n. 152/06, che disciplina la materia agli artt. 147 e seguenti. Tale normativa, nell’ottica del superamento della frammentazione della gestione del “Servizio idrico integrato”, ha stabilito l’obbligatorietà della definizione di Ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i Comuni e ha individuato le Regioni come soggetti competenti a delimitare gli Ambiti territoriali ottimali ed a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito ottimale.

Inoltre, si legge nella Pronuncia in questione, spetta all’Ato “individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione del ‘Servizio idrico integrato’, sicché il singolo Comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna Società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del ‘Servizio idrico’”.