Servizio di “Refezione scolastica”: la richiesta di un Centro di cottura all’interno del territorio comunale è requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara

Nella Delibera n. 716 del 31 luglio 2018 dell’Anac, la questione controversa riguarda la legittimità della clausola di un bando di gara per l’affidamento del Servizio di “Refezione scolastica” per gli alunni delle Scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori di un Comune. In particolare, l’Ente Territoriale richiede, quale requisito di partecipazione, l’impegno a garantire la piena disponibilità giuridica, per tutta la durata dell’appalto, di un Centro di cottura all’interno del territorio comunale, autorizzato alla produzione di pasti in asporto e di un Centro di cottura di emergenza, sempre all’interno del territorio comunale, avente le medesime caratteristiche. L’Anac pone in evidenza la necessità che il possesso di un Centro cottura sia un requisito di esecuzione del contratto in conformità del principio di massima tutela della concorrenza tra Imprese anche in considerazione del diritto dell’Unione Europea e che in tal senso siano interpretate anche le previsioni della lex specialis delle procedure di appalto, così che il concorrente deve dichiarare, in fase di partecipazione alla gara, esclusivamente l’impegno alla disponibilità di un Centro di cottura ma non già l’effettiva disponibilità di esso, da comprovare invece in caso di aggiudicazione. Diversamente infatti si configurerebbe una violazione, sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento, producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento e determinando, a causa della richiesta capacità organizzativa aggiuntiva per l’Impresa, un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara. Nel caso di specie, la clausola del bando del Comune in questione che chiede la garanzia della disponibilità del Centro di cottura e non l’immediata effettiva disponibilità deve essere interpretata come richiesta ai partecipanti del solo impegno della disponibilità di esso e pertanto non è lesiva dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Infine, l’attribuzione di un punteggio suppletivo all’offerta tecnica per maggiore prossimità del Centro di cottura dedicato ai luoghi di consegna dei pasti è legittimo, soprattutto se viene in rilevo anche il fattore tempo, che nella fattispecie in esame risulta essere stato preso in considerazione dalla lex specialis di gara.