Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, 6 giugno 2019 n. 46
Ai Comuni non è consentita l’erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, trattandosi di servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria
Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. L’ente locale è tenuto, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’art. 117 del Tuel, vale a dire, che per il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio ai sensi dell’art. 117 del Tuel, circostanza che presuppone un’efficace rappresentazione dei costi ed una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del Tuel. In tal modo l’erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio. Ciò anche alla luce della nuova connotazione conferita dall’art. 5, comma 2 del Dlgs. 63/2017, a mente del quale gli Enti Locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati“. Il Dlgs. 63/2017 non ha inciso nell’ambito delineato in via generale dalle menzionate disposizioni del Tuel ed anzi ha introdotto una disciplina specifica, che si innesta nell’ampio perimetro disciplinato dall’art. 112 del Tuel, il quale attribuisce agli enti la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ma soprattutto il richiamato art. 5 del Dlgs. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato “senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti Territoriali” e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell’utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta.
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