Nella Sentenza n. 4091 del 28 agosto 2017 del Consiglio di Stato, una Società (operatrice economica del settore dell’installazione di impianti pubblicitari) impugna il diniego di collocazione di 4 teli pubblicitari monofacciali da posizionare in aderenza ad un ponteggio da installarsi su un edificio.
Il Comune ha negato l’installazione in quanto l’impianto pubblicitario sarebbe ben visibile dalla strada extraurbana, cosa vietata dal Dlgs. n. 285/92. Infatti, l’art. 23, comma 7 del Dlgs. n. 285/92 prevede il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’Ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Dunque, in sostanza, i Giudici chiariscono che l’Ente Locale, nel valutare se concedere l’autorizzazione ad istallare impianti pubblicitari, deve considerare la sicurezza stradale.




