Nella Delibera n. 420 del 15 maggio 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda la sottoscrizione dell’offerta economica da parte della sola mandataria e non anche delle altre Imprese costituenti Rti in una procedura di gara aperta, espletata in forma telematica.
L’Anac pone in evidenza che la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento essenziale. Tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza. Inoltre, l’Autorità precisa che nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione è quella di rendere riferibile l’offerta al suo presentatore, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. Quindi, ogniqualvolta la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante il “soccorso istruttorio” e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva specie con riferimento ai casi di incompleta sottoscrizione, come nel caso della sottoscrizione dell’offerta da parte di alcuni e non tutti i componenti del raggruppamento.
In conclusione, l’Anac afferma che è illegittima l’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria e dai mandanti, in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio” e consentire la presentazione dell’offerta economica sottoscritta da tutte le Imprese componenti il Raggruppamento.




