“Soccorso istruttorio”: attivabile in mancanza di sottoscrizione dell’offerta tecnica se sussistono elementi idonei

Nella Delibera n. 741 del 10 novembre 2021 dell’Anac, una Società ha contestato la legittimità dell’esclusione dalla gara (appalto di progettazione definitiva di un edificio scolastico) del costituendo Rtp, disposta dalla Stazione appaltante per la mancata sottoscrizione dell’Offerta tecnica da parte del mandante. In sostanza, la documentazione relativa all’offerta tecnica prodotta dal Rtp è stata firmata digitalmente esclusivamente dall’amministratore unico, anziché dai rappresentanti del costituendo Rtp. L’Anac afferma che la sottoscrizione della domanda o dell’offerta costituisce un elemento essenziale. Tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza. Le carenze di elementi dell’offerta tecnica non sono sanabili tramite soccorso istruttorio, in ossequio al disposto dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, e pertanto l’esclusione è legittimamente disposta qualora fondata sulla carenza di un elaborato consistente in un elemento costitutivo essenziale dell’offerta stessa. La carenza della sottoscrizione di un componente del raggruppamento è sanabile qualora, in concreto, tutti gli elementi a disposizione della Stazione appaltante possano far ritenere che l’offerta tecnica sia nel suo complesso certamente riconducibile al costituendo raggruppamento.
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