Consiglio di Stato, Sentenza n. 5712 del 28 giugno 2024
Nel caso in oggetto, la questione controversa riguarda il soccorso istruttorio, ossia se la mancata dichiarazione del possesso di un requisito speciale possa essere soggetta a soccorso istruttorio. In particolare, un partecipante a una gara ha omesso la dichiarazione del possesso di un requisito specifico obbligatorio, ovvero la qualificazione per le lavorazioni della Categoria OS4. L’appellante sostiene di possedere il requisito relativo alla Categoria OS4, per un importo di 48.261,42 Euro, avendo eseguito in passato lavorazioni analoghe a quelle oggetto di gara. Tuttavia, ha dimenticato di indicare nella domanda di partecipazione che intendeva avvalersi della qualificazione semplificata prevista dall’art. 90, comma 1, del Dpr n. 207/2010. Dall’esame della domanda di partecipazione caricata sulla piattaforma, emerge chiaramente che la Categoria OS4 non è mai stata menzionata. Infatti, mentre per le altre lavorazioni l’appellante ha indicato e allegato le attestazioni SOA possedute, per la Categoria OS4 non è stato indicato nulla. Nella risposta alla richiesta di chiarimenti, l’appellante ha sostenuto che il possesso del requisito poteva essere dimostrato non con riferimento alla categoria prevalente, ma mediante la qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, del Dpr n. 207/2010. Ha dichiarato che, per mera distrazione, non aveva allegato la dichiarazione prevista dall’art. 90 del Dpr n. 207/2010 e il relativo Certificato di esecuzione lavori, utile a dimostrare il possesso del requisito di qualificazione richiesto dal Bando di gara. I Giudici rilevano che la ragione dell’esclusione risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito specifico, che, come correttamente affermato dalla Stazione appaltante seguendo il parere dell’Avvocatura dello Stato, non può essere oggetto di soccorso istruttorio. In un caso analogo, in cui l’appellante sosteneva di avere l’esperienza richiesta e di poterla fornire se ammesso al soccorso istruttorio (Consiglio di Stato, Sentenza n. 1372/2024), i Giudici hanno affermato che la legge di gara era chiara nel richiedere la prova del requisito speciale tramite uno o più documenti. La Sentenza, condivisa dai Giudici in epigrafe indicati, dichiara che non vi è alcuna violazione dei principi generali di buona fede, legittimo affidamento, fiducia, accesso al mercato e risultato. La corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ogni operatore esperto del settore, come certamente è l’appellante. Non sono stati violati i principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché è logico e ragionevole richiedere che un operatore, aspirante a ottenere un appalto di servizi, debba comprovare la propria esperienza professionale.