Società a partecipazione pubblica: per la Cassazione sono soggette al fallimento

Nella Sentenza n. 3196 del 7 febbraio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno respinto le doglianze dei ricorrenti che ritenevano che una Società “in house” partecipata da un Comune non potesse essere assoggettata al fallimento.
Secondo la Suprema Corte, in tema di Società partecipate dagli Enti Locali, la scelta del Legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a Società di capitali, e quindi di inseguire l’interesse pubblico per mezzo dello strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi relativi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità.
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che, in base all’art. 14 del Dlgs. n. 175/16, le Società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, e anche, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al Dlgs. n. 270/99, e al Dl. n. 347/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 39/04.
Ed ancora, la Suprema Corte sottolinea che ciò che rileva nel ns.ordinamento ai fini dell’applicazione dello Statuto dell’imprenditore commerciale non è il tipo dell’attività esercitata, ma la natura del soggetto. Infatti, le Società nascono per limitare la responsabilità rispetto ai soci secondo un proprio ordinamento, mentre la organizzazione prescelta per l’attività è appunto il mero riflesso della nascita di un soggetto giuridicamente diverso dai soci e dunque senza che a loro volta le regole di organizzazione di questi valgano in modo diretto a disciplinare il funzionamento e le obbligazioni di quello. Una volta adottato, anche da parte dell’Ente pubblico, il blocco-sintagma societario, nella fattispecie della Società a responsabilità limitata, la scelta di consentire l’esercizio di determinate attività a Società di capitali (e quindi, di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico) implica per un verso che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza.
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