Nella Delibera n. 201 dell’11 luglio 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’art. 4 del Dlgs. n. 175/16 e, in particolare, se sia consentito ad un Comune, titolare di una concessione di derivazione per uso idroelettrico, affidare la gestione della relativa Centrale, situata nel proprio territorio, ad una Società di capitali “in house”, specificatamente costituita ed integralmente partecipata.
La Sezione pone in evidenza quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del Dl. n. 175/16 – “le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società” – e dal successivo comma 2, che aggiunge, al limite generale del comma 1 (stretto ancoramento alle finalità istituzionali), un ulteriore vincolo all’oggetto sociale, in quanto ammette la costituzione (e la partecipazione) nelle sole Società che svolgono “esclusivamente” le seguenti attività:
1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni;
3) realizzazione e gestione di un’opera o di un servizio pubblico attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato (art. 180 del Dlgs. n. 50/16);
4) autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti o agli Enti pubblici partecipanti;
5) servizi di committenza (art. 3, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/16).
Dunque, secondo la Sezione, è palese come il Legislatore, non ritenendo sufficiente il solo vincolo alle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Dlgs. 175/16), non intenda più consentire la costituzione o la partecipazione di Amministrazioni pubbliche in Società che svolgono attività di impresa nel mercato. Quindi, la possibilità che gli Enti Territoriali possano procedere alla costituzione (o all’acquisto) di una Società di capitali che abbia quale oggetto sociale la gestione di una Centrale idroelettrica va valutata alla luce della definizione di “servizio di interesse economico generale” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. h) e i), del Dlgs. n. 175/16.




