Società “in house”: la Cassazione ribadisce che sono assoggettabili a fallimento

Nella Sentenza n. 5346 del 22 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che la Società “in house” è assoggettabile a fallimento. Nello specifico, la Suprema Corte chiarisce che la Società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli Enti pubblici (Comune, Provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della Società medesima, la persona dell’azionista, dato che la Società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell’esercizio della propria autonomia negoziale.
Il rapporto tra la Società e l’Ente Locale è cioè di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito al Comune di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull’attività dell’Ente collettivo) mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, non è prevista per le Società “in house”,così come per quelle miste, alcuna apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica delle Società di capitali, nel senso che la posizione dei Comuni all’interno della Società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito. Soltanto in tale veste l’Ente pubblico può influire sul funzionamento della Società, avvalendosi non di poteri pubblicistici ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri presenti negli Organi della Società.
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