Il parere del Consiglio di Stato,Sez. I, 8 novembre 2018, n. 2583 sulla possibilità per una Società in house providing di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato – Sezione Prima – Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2018
NUMERO AFFARE 01086/2018
OGGETTO:
Regione Piemonte
richiesta di parere della Regione Piemonte in merito alla possibilità per Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. – società in house providing, costituita ai sensi dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 – di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private, purché nel limite di un terzo del capitale sociale e senza riconoscimento di nessun potere di veto né di influenza dominante;
LA SEZIONE
Vista l’istanza prot. 00010137/2018 del 4 giugno 2018, acquisita con prot. CDS-Sez.I n. 1086/2018 del 5 giugno 2018, con la quale la Regione Piemonte ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Proietti;
- Premessa
Con richiesta di parere prot. 00010137/2018 del 4 giugno 2018, acquisita con prot. CDS-Sez.I n. 1086/2018 del 5 giugno 2018, la Regione Piemonte ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito alla possibilità per Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (d’ora in avanti, DMO) – società in house providing, costituita ai sensi dell’art. 5 della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 – di ricevere affidamenti diretti dall’Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private, purché nel limite di un terzo del capitale sociale e senza riconoscimento di alcun potere di veto né di influenza dominante.
Nella richiesta di parere, è stato evidenziato che DMO è intenzionata ad avviare una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell’ingresso di soci privati, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge regionale e dallo statuto.
Al riguardo, è stato rappresentato che la legge della Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 recante “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”, ha previsto la costituzione di DMO, società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, mediante la fusione e trasformazione di due preesistenti società regionali operanti nel settore del turismo (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte S.c.p.a. e Sviluppo Piemonte turismo S.r.l.).
L’art. 6 della legge regionale n. 14/2016 descrive le attività di DMO prevedendo che la stessa “supportando le strutture regionali nel coordinamento dell’attività di promozione turistica e dei prodotti agroalimentari, agevola, operando in stretta collaborazione con le ATL, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l’interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione.”.
A tal fine, l’art. 4 della medesima legge regionale, stabilisce che “possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all’art. 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.”.
L’art. 6 dello Statuto di DMO prevede che: “6.1. Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte. 6.2. Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo e agroalimentare nell’ambito territoriale della Regione Piemonte e che abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica. 6.3. In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici. 6.4. Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo. 6.5. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.”.
Con specifico riferimento ai soci privati, l’articolo 7 del medesimo Statuto specifica che la partecipazione di soggetti privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla Società.
- La richiesta di parere della Regione Piemonte
Con il primo quesito, la Regione Piemonte ha rilevato che il turismo costituisce una materia di competenza “esclusiva” delle Regioni a statuto ordinario, rientrando tra le materie “residuali” elencate all’art.117, comma 4, Cost., in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.
Nel caso di specie, la legge regionale n. 14/2016 ha previsto la costituzione di una società in house il cui oggetto sociale è stato predefinito e individuato dal legislatore regionale nella prestazione di un servizio di interesse generale ricadente nell’esercizio delle funzioni dell’ente regionale e, cioè, l’esercizio dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. Il legislatore stesso ha, tuttavia, ritenuto che l’esercizio di tale funzione di supporto da parte della costituenda società in house non fosse incompatibile con la partecipazione di capitale privato.
Ciò premesso, la Regione Pimonte chiede se quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2016 in tema di partecipazione di privati in società in house sia legittimo e corretto in quanto rientrante in una materia di competenza regionale esclusiva.
Nel caso in cui si ritenesse che la richiamata disciplina regionale non riguardi propriamente la materia del turismo, si chiede di sapere se la scelta della Regione Piemonte di avvalersi di DMO per il perseguimento di fini propri istituzionali, attribuendole la natura di società in house, pur consentendo l’ingresso di capitale privato, rientri nell’ambito della materia dell’organizzazione e funzionamento della Regione, affidata dall’art. 117, comma 4, Cost., alla competenza legislativa residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria.
Con un secondo quesito, la Regione Piemonte chiede di definire la portata della locuzione “prescritta”, utilizzata all’articolo 16, primo comma, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il quale stabilisce che le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella “prescritta” da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
Il dubbio verte sulla possibilità di interpretare il termine “prescritta” in senso esclusivamente precettivo, cioè come “obbligo” imposto dalla legge, oppure in senso più ampio, includendo le ipotesi in cui la legge – come nel caso della legge regionale n. 14/2016 -, “consente” o “ammette” la presenza di privati, sempreché sia rispettato il requisito dell’assenza di controllo, potere di veto o influenza dominante.
In sostanza, la Regione Piemonte chiede di conoscere se detta locuzione possa interpretarsi nel senso che la legge “prescrive che possa consentirsi” la presenza di privati o, al contrario, se debba intendersi nel senso che la legge “obbliga la presenza di privati”.
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