Testo del quesito:
Alla luce del Decreto “Cura Italia”, la ns. Società in house providing, i cui dipendenti sono stati assunti e inquadrati con contratto privatistico e regolarmente iscritti alla gestione previdenziale Inps, può accedere alle cassa integrazione ordinaria?
La risposta dei ns. esperti.
Relativamente alla possibilità di accedere alla cassa integrazione, si ritiene che la società possa usufruire di tale ammortizzatore sociale, come espressamente affermato dal Tusp all’art. 19, comma 1 secondo cui “ ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
Tale interpretazione trova conferma anche in
seno alla Corte di cassazione (Corte di Cassazione. Sezione lavoro, ordinanza
n. 13020/ 2019), il cui orientamento va nel senso di ammettere l’utilizzo della
cassa integrazione quando la società in house sostenga la contribuzione per il
particolare ammortizzatore sociale.
La Corte di cassazione, infatti, precisa che la finalizzazione della società
per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio
pubblico mediante affidamento in house (ossia a un soggetto che, giuridicamente
distinto dall’ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione
organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza, ma non
ha alcun effetto ai fini dell’esonero del versamento dei contributi
previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità.
Infatti, i lavoratori assunti direttamente dalla società sono ordinariamente iscritti all’Inps e le aziende versano il contributo per il finanziamento degli strumenti di integrazione salariale. L’unica ipotesi, che riteniamo ormai fortemente residuale, è rappresentata dalla casistica di eventuali ex dipendenti pubblici trasferiti dall’Ente Locale alla società in house, in contemporanea all’esternalizzazione del servizio, come previsto dall’art. 3, comma 30 della Legge n. 244/2007 e in applicazione dell’art. 2112 c.c., che, al momento del trasferimento, abbiano optato per il mantenimento dell’inquadramento ex Inpdap ai fini previdenziali, ai sensi dell’art. della Legge n. 274/1991. In tal caso, in assenza di una specifica integrazione dei contributi assistenziali Inps da parte della società, potrebbe verificarsi l’impossibilità del riconoscimento degli ammortizzatori sociali ma, come detto, trattasi di un’ipotesi di rara verifica nella prassi tanto da poter esser considerato alla stregua di un caso di scuola.
di Alessio Tavanti e Federica Giglioli




