Nella Delibera n. 25 del 18 febbraio 2021 della Corte dei conti Sicilia, un Sindaco, dopo aver richiamato il testo dell’art. 21, comma 1 del Dlgs. n. 175/2016, ha chiesto un parere in ordine alla portata applicativa dell’ultima parte della disposizione, la quale prevede che, “nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli Enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”, domandando in particolare se, nel caso in cui l’Assemblea dei soci, anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio, deliberi la copertura della perdita con l’utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e/o riduzione del capitale sociale, l’importo in precedenza accantonato sia “reso disponibile”, svincolando le relative somme. La Sezione chiarisce che le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato nel bilancio comunale corrispondente alla quota del “Fondo perdite” per le Società partecipate sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, del Dlgs. n. 118/2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “Fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi.
Questo momento, per quanto riguarda la fattispecie in esame, ad avviso della Sezione, non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della Società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche eventualmente per mezzo della modifica del capitale sociale. Invece, la copertura non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata. In definitiva, la Società partecipata può deliberare il ripiano in qualunque periodo dell’esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l’operatività dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 21 sotto il profilo del riflesso contabile dell’operazione sulla misura degli accantonamenti della partecipante, che tuttavia potrà procedere alla liberazione della quota accantonata solo dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle Delibere e la conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse.