Società partecipate: vincoli assunzionali e misure di contenimento delle politiche retributive dopo la “Legge di stabilità 2014”

La legislazione speciale applicabile alle Società partecipate dagli Enti Locali in materia di vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive ha subìto – con la Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) – diverse modifiche. Ma chi aspettava un definitivo chiarimento da parte del Legislatore in merito agli spazi interpretativi lasciati aperti dalla previgente disciplina è rimasto deluso.Anzi, nuovi dubbi sono sorti rispetto all’applicazione di alcune nuove norme.In materia, occorre ricordare che non esiste una normativa autonoma e specifica per le Società pubbliche locali, ma una legislazione di rimando a quella sancita per gli Enti soci.

Le novità rilevanti alla disciplina “de qua” sono arrivate con la modifica subìta dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08[1], ad opera del comma 557 dell’articolo unico della “Legge di stabilità 2014”, nonché con la novella apportata all’art. 3-bis, comma 6, della Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11[2], mediante il comma 559 dell’articolo unico menzionato.

Proprio perché il quadro normativo “… appare frammentari(o) e disomogene(o) in quanto richiama, dal punto di vista terminologico, diversi modelli societari: Società ‘in house’, Società facenti parte dell’Elenco Istat, Società quotate o meno in borsa, Società che gestiscono servizi pubblici”, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria è pervenuta, in sede di “consulenza giuridicaex art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03, una richiesta di chiarimenti in merito alla delimitazione dell’area di applicazione del comma 2-bis del citato art. 18 (Cfr. Deliberazione n. 19/2014).

Per i Giudici liguri “… però, pur alla luce di quanto appena osservato [la norma in esame] appare chiara dal punto di vista letterale ritagliando l’applicazione diretta del disposto normativo solo nei confronti della tipologia di Società ivi richiamate inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311”. Alla stessa stregua, l’articolo in parola, quando richiama le Società esercenti “servizi pubblici locali a rilevanza economica” per escluderle dall’applicazione diretta dai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, si riferisce solo a quelle che sono inserite nel predetto Elenco Istat. Diversa interpretazione non sarebbe possibile, perché altrimenti “… non avrebbe alcun senso …”escludere dall’applicazione di regole previste per Società facenti parte di un insieme, Società che si collocano al di fuori di quell’insieme.

A tal proposito, si ricorda che l’Elenco Istat non comprende la generica categoria degli “Organismi partecipati”, ma individua nominativamente solo alcune realtà. Tale elenco, inoltre, nel corso del tempo ha perso la sua funzione di mera lista statistica, per acquisire invece il ruolo di lista a cui il Legislatore sempre più spesso riconnette situazioni giuridiche anche pregiudizievoli come quelle sopra descritte per i soggetti che vi sono iscritti.

La questione della rilevanza degli Elenchi Istat è stata oggetto di interpretazioni diverse da parte della Magistratura contabile. Nel 2012 si è consolidata la posizione della Sezione regionale della Lombardia, che ha fornito un’interpretazione che tende a circoscrivere l’applicazione delle disposizioni vincolistiche di derivazione pubblicistica ai soli Organismi a partecipazione pubblica locale totale o di controllo inseriti nel conto economico consolidato della P.A., come individuati dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 311/04. Nei Pareri n. 7/12, n. 219/12 e n. 260/12, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha affermato infatti che l’inclusione nel conto economico consolidato della P.A. è il prerequisito necessario affinché “una Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolare di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara o una Società che svolga funzioni volte a soddisfare esigenze d’interesse generale, aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero, una Società che svolga attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, sia tenuta ad osservare i divieti o le limitazioni alle assunzioni del personale previste per l’Amministrazione pubblica socia della stessa”.

Attenersi a tale posizione interpretativa significa ritenere applicabile l’art. 18 comma 2-bis unicamente ai soggetti giuridici in esso indicati purché risultino iscritti negli Elenchi Istat.

L’orientamento sopra descritto, confermato dalla Sezione regionale ligure nel Parere citato, induce quindi a ritenere costitutiva la valenza dell’iscrizione degli anzidetti Elenchi e si pone in contrasto con altri consolidati e prevalenti orientamenti espressi ad esempio dalla Corte dei conti Lazio, con Parere n. 143/13, e precedentemente da quella Toscana con Parere n. 12 del 21 marzo 2011, per i quali detta valenza risulterebbe meramente ricognitiva nei casi in cui, di fatto, gli Organismi esterni altro non sono che ramificazione organiche della P.A..

Secondo la Sezione regionale del Lazio, “le Società partecipate dagli Enti territoriali non sono analiticamente ricomprese in tale Elenco, che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, ha natura ricognitiva e non costitutiva dei requisiti che determinano l’inclusione dei soggetti pubblici nel comparto della Pubblica Amministrazione. Tale interpretazione, che questo Collegio condivide, discende direttamente dal dettato normativo dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09; pertanto, deve farsi riferimento non alle singole Amministrazioni pubbliche inserite in detto Elenco, ma al concetto di ‘Unità istituzionali’ secondo la definizione della norma comunitaria”.

La Sezione regionale Toscana a sua volta ha affermato che “appare chiaro che la ratio di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico muove dall’intento di comprendere, per alcune misure vincolistiche, un panorama di destinatari più ampio possibile, tale da coincidere con l’Elenco Istat predisposto annualmente proprio per il conto consolidato della Pubblica Amministrazione. In altri termini, pretende che le disposizioni siano rivolte ad ogni organizzazione pubblica o di rilievo pubblico, con un rinvio dinamico per la determinazione dei destinatari, quindi ad un paniere di soggetti in continuo potenziale aggiornamento.

In ordine ai limiti soggettivi della norma stessa, occorre rilevare come il tenore letterale che richiama le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge n. 196/09, in via di prima approssimazione, sembra dettare una dimensione onnicomprensiva di operatività.

I Giudici toscani al riguardo sottolineano che “…è chiara la portata innovativa di tale disposizione che, nella finalità di contenimento della dinamica di aumento della spesa gravante sui bilanci pubblici, fa riferimento ad una nozione di Pubblica Amministrazione più ampia possibile, nella quale, difatti, molteplici e variegati soggetti di spesa contribuiscono all’andamento della finanza pubblica nell’ottica di corresponsabilità di tutte le Amministrazioni, che compongono il sistema di finanza pubblica. Nondimeno, tutte le Amministrazioni sono chiamate al rispetto dei parametri ed obiettivi nei confronti dell’Europa, atteso che lo Stato è l’unico responsabile nei confronti delle Istituzioni comunitarie del rispetto dei suddetti parametri. Proprio questo assioma è alla base delle norme di coordinamento di finanza pubblica. Ciò posto, il Legislatore, nel configurare i destinatari di specifiche norme di contenimento della spesa, ha operato un rinvio dinamico all’Elenco in questione, che viene predisposto annualmente e quindi integrato costantemente con tutte le eventuali nuove Amministrazioni pubbliche, che rispondono ai requisiti comunitari sopra illustrati. Nell’ottica del Legislatore, l’Elenco dovrebbe assumere il connotato dell’esaustività e onnicomprensività, per ricomprendervi tutti gli Enti e gli altri soggetti che costituiscono il Settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche, che infatti devono essere individuati dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) proprio sulla base delle definizioni di cui agli specifici Regolamenti comunitari.

L’esigenza di una più ampia estensione dei destinatari e completezza del panorama pubblico emerge ancora di più, se utilizzata per dare effettività concreta ed incisiva a norme di contenimento della spesa. Se questo è l’obiettivo, non appare sostenibile l’esclusione, dai destinatari delle norme contenenti vincoli e limiti finanziari, di un’Azienda speciale comunale che è Ente strumentale istituito dal Comune per la gestione di ‘servizi pubblici locali privi di rilevanza economica’. La non riconducibilità all’ambito dei destinatari delle suddette norme sulla spesa, peraltro, è motivata dalla mancata inclusione nell’Elenco Istat. Non è dato tuttavia comprendere il motivo per il quale non sia stata correttamente censita detta Azienda, essendo sussistenti in capo al predetto soggetto pubblico i requisiti previsti dalle norme comunitarie di seguito specificate, ed essendo presenti in elenco analoghe Amministrazioni”.

Precisamente, la norma richiamata si riferisce a tutti gli Enti e ai soggetti che costituiscono il Settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche individuati dall’Istat, in ossequio alle disposizioni comunitarie.

L’orientamento teso ad attribuire valenza meramente ricognitiva ai citati elenchi e dunque a ritenere applicabile a tutti i soggetti indicati dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, la legislazione di rimando in materia di vincoli assunzionali e di limiti alle dinamiche di spesa del personale, fonda pertanto il proprio convincimento e conseguentemente individua il perimetro applicativo delle citate disposizioni vincolistiche, sulla base della sussistenza o meno dei requisiti necessari per esservi iscritti a prescindere dalla circostanza dell’effettiva iscrizione. Ci si riferisce in particolare alle condizioni che consentono di ascrivere un soggetto giuridico alla categoria “Unità istituzionali”, così come definita a livello comunitario.

Sulla qualificazione giuridica di queste ultime, di recente, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con Sentenza n. 4/2014/Ris, ha precisato “…quali sono i requisiti previsti dai Regolamenti europei per l’iscrizione nell’Elenco Istat prescindendo del tutto dall’utilizzo che di tale Elenco faccia il Legislatore nazionale, nell’esercizio della sua discrezionalità, a fini di contenimento della spesa pubblica”. La normativa europea che disciplina la materia, contenuta nel Regolamento Sec 95 (Regolamento Ce n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996) e del Manuale del Sec sul disavanzo e sul debito pubblico, prevede in particolare che il Settore Amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le “Unità istituzionali” che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da Unità appartenenti ad altri Settori e/o tutte le Unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (Paragrafo 2.68).

Il Collegio, attraverso l’esame del quadro normativo sopra delineato, ravvisa la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie per l’inserimento dell’Ente nell’Elenco Istat in capo a soggetti giuridici, nel caso di specie una Fondazione, che “producono beni e servizi destinabili non alla vendita nell’ambito di una gestione finanziata prevalentemente con risorse provenienti da Pubbliche Amministrazioni, ai cui poteri di controllo è, infine, assoggettata”.

Il concetto di “Unità istituzionale pubblica” si rinviene nel Paragrafo 4 del Manuale Sec95, in base al quale i produttori pubblici sono i produttori controllati dalle Amministrazioni pubbliche, intendendo per controllo la capacità di determinare la politica generale o il programma di una Unità istituzionale, se necessario scegliendo gli Amministratori e i Dirigenti e ciò indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le Unità analoghe.

La distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita si rinviene invece nei Paragrafi 3.19 e seguenti del Regolamento Ce n. 2223/96 e nei Paragrafi 5.1 e 5.2 del Manuale del Sec95, e si basa sul fatto che i prezzi applicati siano o no siano economicamente significativi. Un prezzo è considerato economicamente significativo quando influisce in misura significativa sulle quantità di un determinato bene o servizio che i produttori sono disposti a fornire e sulle quantità che gli acquirenti sono disposti ad acquistare. Nel Sec 95 il concetto di “prezzo economicamente significativo” è applicato sulla base del criterio del 50% dei costi di produzione, ossia verificando se le vendite coprono una quota superiore al 50% dei costi di produzione.

Secondo il Manuale, “le vendite da considerare sono quelle al netto delle Imposte e al lordo dei contributi legati al volume o al valore della produzione con esclusione dei trasferimenti a copertura di un disavanzo globale, mentre i costi di produzione rappresentano la somma dei consumi intermedi, dei redditi da lavoro dipendente, degli ammortamenti e della altre Imposte sulla produzione”.

In aggiunta, le Sezione Riunite della Corte dei conti sostengono che la natura giuridica – anche se privatistica – “non esenta, di per sé soltanto, gli Enti destinatari di prevalenti risorse pubbliche dall’inserimento nell’Elenco Istat”.

In definitiva, gli Organismi partecipati contemplati dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, siano essi Società, Aziende speciali o Istituzioni ma anche le Fondazioni, quando affidatari diretti di “servizi pubblici locali” o “strumentali”, sono certamente in possesso, sulla base della ricostruzione operata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, dei requisiti necessari per essere iscritte nei citati Elenchi.

Fermo restando quindi che le Società in-house, stante il tenore letterale dell’art. 3-bis del Dl. n. 138/11 che le ricomprende espressamente, sono in ogni caso assoggettate alle norme vincolistiche in materia di assunzioni e dinamiche di spesa del personale, secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, sull’applicabilità di queste ultime a Organismi partecipati diversi (Aziende speciali e Istituzioni, Società a partecipazione pubblica locale non in-house, sebbene quest’ultimo caso sia difficilmente riscontrabile allo stato attuale vista la necessità, ai fini della legittimazione degli affidamenti diretti, di implementare tale modello organizzativo che presuppone tra l’altro la totale partecipazione pubblica), permangono dunque dubbi che possono essere affrontati, allo stato attuale, solo in via interpretativa.

La citata Deliberazione della Sezione regionale Liguria della Corte dei conti, in conformità al principio di certezza del diritto, afferma a tal proposito che è necessario attenersi ad un’interpretazione restrittiva di tale Elenco, abbandonando la tesi maggioritaria in precedenza illustrata, sostenuta per esempio dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (Parere n. 12/11) e per il Lazio (Parere n. 147/13), secondo la quale l’Elenco Istat avrebbe solo un valore ricognitivo e non costitutivo dei requisiti che determinano l’inclusione o meno di un soggetto nel settore delle Amministrazioni pubbliche.

Ciò stante infatti, la Sezione ligure precisa altresì che – giusta applicazione del comma 6 dell’art. 3-bis del citato Dl. n. 138/11 – alle Società “in house” che gestiscono “servizi pubblici locali” i “vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’Ente Locale controllante ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 112/08” si applicano (se l’Ente Locale controllante lo stabilisce con proprie direttive e fermo restando il rispetto del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente a livello consolidato) a prescindere dal loro inserimento nell’Elenco Istat. Quindi, in tal caso, viene ad essere oltrepassata la linea di confine tracciata dallo stesso art. 18, comma 2-bis.

La medesima Sezione tuttavia nulla specifica in merito all’applicazione dei richiamati vincoli alle Società “in house” esercenti “servizi strumentali” che non sono censite dall’Istat. Sotto quest’ultimo aspetto, occorre considerare che il dato testuale del comma 6 dell’art. 3-bis menzionato limita l’applicazione delle norme ivi contenute in via generica alle “… Società affidatarie in house …”, senza effettuare alcuna distinzione circa l’attività da esse esercitate. Ragion per cui non vi è motivo di escludere dall’alveo di applicazione del citato comma 6 le Società “longa manus” dell’Ente Locale gerenti “servizi strumentali”.

Tuttavia, da una lettura più attenta si potrebbe obiettare che sulle stesse “Società affidatarie in house” incombe l’obbligo di adottare “i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’Ente Locale controllante ai sensi dell’art.18, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 112/08”. Laddove, sulla base di quanto analizzato in precedenza, il ridetto art. 18, comma 2-bis, solo con riferimento alle Società esercenti “servizi pubblici locali a rilevanza economica” consente all’Ente Locale controllante – “… nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo…” – di stabilire per la propria “controllata” “… modalità e applicazione…”, tanto dei “divieti” e “limitazioni” alle assunzioni di personale, quanto dell’obbligo di contenimento delle dinamiche retributive (ovviamente facendo riferimento alle disposizioni a cui lo stesso Ente Locale deve soggiacere). Pertanto, in seconda battuta, l’interpretazione meramente letterale delle norme farebbe sembrare che le Società “in house” esercenti “servizi strumentali” agli Enti soci, nonché quelle che svolgono “servizi pubblici locali privi di economicità”, se non anche individuate dall’Istat nelle forme prescritte, non siano tenute a rispettare particolari vincoli assunzionali e obblighi di contenimento delle politiche retributive.

Posto che una siffatta esegesi sarebbe illogica, una visione ermeneutica più coerente di tutta la questione potrebbe essere quella di considerare tali 2 tipi di Società soggette ad un’applicazione in via diretta (senza l’intermediazione di alcun atto interno) dei citati vincoli. Alla stregua di quanto avviene per Società della stessa specie inserite nell’Elenco Istat e a differenza di quelle che erogano “servizi pubblici locali a rilevanza economica” per le quali, come sopra ricordato, occorre a monte una direttiva delle Amministrazioni controllanti.

Dal lato dei vincoli di contenimento delle politiche retributive, la Sezione ligure nella Deliberazione citata non manca di precisare che alle tipologie di Società indicate dall’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08 menzionato (che come detto sono inserite nell’Elenco Istat) si applica la normativa di cui all’art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10.

Si rammenta che, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 17 del citato art. 9, per gli Enti Locali non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’art. 2, comma 2, e all’art. 3, del Dlgs. n. 165/01. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione della “Finanziaria 2009”. Mentre “(s)i dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente … [anche degli Enti Locali] … per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica”.

Da tale quadro normativo discende un obbligo per gli Organismi partecipati di cui all’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08 di conformarsi alle disposizioni ex art. 9, comma 17, del Dl. n. 78/10 (in quanto applicabili per gli Enti Locali), secondo però l’adattamento sancito dall’art. 18 in ordine alla rilevanza degli Elenchi Istat. Infatti, l’inciso (ivi contenuto) “… fermo restando il Contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione …”, fa sì che per le predette Società “ … è fatta salva la retribuzione determinata in base al Contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Conseguentemente se vi è già stato il rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2012, gli oneri contrattuali dallo stesso discendenti sono fatti salvi”.

Pertanto, secondo tale orientamento espresso sempre dalla Sezione ligure già con Parere n. 15/14, gli Organismi controllati da Enti territoriali e dagli stessi destinatari di affidamenti diretti, devono erogare ai propri dipendenti gli aumenti contrattuali previsti dal Contratto collettivo nazionale di appartenenza approvato in data precedente all’entrata in vigore della “Legge di stabilità 2014”. I Giudici liguri precisano difatti che “(l)a specificità della norma [si parla di quella contenuta nel comma 17 del citato art. 9] e la rilevanza che essa assume sui diritti contrattuali dei soggetti coinvolti impone un’interpretazione restrittiva della stessa che trova, pertanto, esclusivamente alle Società di cui all’Elenco Istat”. Ma anche in questo caso non può non essere rilevato che, stante la previsione di cui al comma 6 dell’art. 3-bis del citato Dl. n. 138/11 – secondo la quale alle “… Società affidatarie in house …” si applicano (a prescindere dal loro inserimento nell’Elenco Istat) “… i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’Ente Locale controllante ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 112 del 2008 …”, viene ad essere oltrepassata la linea di confine tracciata dallo stesso art. 18. Sicché, con il medesimo ragionamento fatto per l’applicazione dei vincoli assunzionali, per le Società “in house” esercenti “servizi strumentali” agli Enti soci, nonché per quelle che svolgono “servizi pubblici locali privi di economicità” vige un’applicazione in via diretta (senza l’intermediazione di alcun atto interno) dei citati obblighi di contenimento contrattuali (opportunamente adattati nella modalità sopra vista e tenuto conto che la loro concreta applicazione viene determinata in sede di contrattazione di secondo livello su atto di indirizzo dell’Ente controllante); mentre per le Società esercenti “servizi pubblici locali a rilevanza economica” spetta all’Ente Locale controllante stabilire “modalità e applicazione dei citati vincoli … contenimento delle politiche retributive”, che poi verranno adottati con provvedimenti interni. Quindi, per tali Società sarà l’Ente Locale “padre” a definire in che modo sarà eventualmente applicato l’art. 9, comma 17 del citato Dl. n. 78/10.

 

[1] La versione rinnovata dell’art. 18, comma 2-bis, testualmente prevede che “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’Amministrazione controllante, anche alle Aziende speciali, alle Istituzioni e alle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive Pubbliche Amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’Ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il Contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, comma 7, del presente Decreto, le Società che gestiscono ‘servizi pubblici locali a rilevanza economica’ sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste Società, l’Ente Locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti”.

[2] Per quanto in questa sede interessa, il novellato comma 6 dell’art 3-bis testualmente prevede che “….le medesime Società [affidatarie “in house”] adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 112/08”.

 di Ivan Bonitatibus e Edoardo Rivola

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