Nella Delibera n. 15 del 30 aprile 2020 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, la Sezione sottolinea che, pur avendo evidenziato in molti casi grosse criticità sotto il profilo dell’aumento dei costi di gestione, lo strumento societario, quale modalità operativa di svolgimento delle pubbliche funzioni, non è stato abrogato nell’ambito del nostro ordinamento ma piuttosto ridefinito, nell’evidente considerazione di una possibile utilità del mantenimento dello stesso, nell’ambito della disciplina complessiva contenuta nel Dlgs. n. 175/2016 (Tusp).
La disciplina complessiva citata ridefinisce e riconduce il fenomeno delle partecipazioni pubbliche ad un ambito di ammissibile opzione di modello operativo delle pubbliche funzioni a condizione che le scelte, che stanno alla base dell’individuazione e dell’attuazione dello stesso, siano riconducibili, in termini di motivazione fondata su presupposti oggettivi, alle regole di sana gestione stabilite dalla disciplina del citato Tusp. Pertanto, al momento, il modello societario è un modello operativo ammesso anche per lo svolgimento di pubbliche funzioni e quindi la lettura delle norme civilistiche e pubblicistiche che ne regolano il funzionamento deve, ragionevolmente, essere orientata ad una attenta combinazione del rispetto di tutti i limiti stabiliti a tutela di un corretto utilizzo delle pubbliche risorse e del contestuale interesse alla massima efficacia dello svolgimento delle funzioni, atta a consentire una proficua operatività.




