Nella Delibera n. 193 del 6 novembre 2014 della Corte dei conti Puglia viene richiesto un parere in merito alla portata del divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza previsto dall’art 5, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito in Legge n. 135/12, come modificato dal Dl. n. 90/14 convertito in Legge n. 114/14. In particolare, viene chiesto se, tra le tipologie di incarichi esterni il cui conferimento in favore di soggetti in quiescenza è vietato dalla norma citata, debbano essere ricompresi o meno gli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale. La Sezione ha affermato che possono considerarsi incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, mentre sono incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all’attività di competenza dell’Amministrazione conferente, i cui risultati verranno trasfusi in una relazione scritta finale. L’incarico al legale, pertanto, potrebbe rientrare nella nozione di consulenza solo nel caso in cui abbia per oggetto la resa di un mero parere, mentre rimane esclusa l’attività di rappresentanza processuale e di difesa in giudizio. In sostanza, la Sezione ha ritenuto che, ai fini del divieto dell’art 5, comma 9, del Dl. n. 95/12 modificato dall’art. 6 del Dl. n. 90/14, gli incarichi professionali di rappresentanza e patrocinio giudiziale rimangono estranei alla nozione di incarichi di studio e consulenza.




