Soglia di anomalia: gli indirizzi di Palazzo Spada sul calcolo della media aritmetica

Un Consorzio ha impugnato la Sentenza che ha respinto il suo ricorso avverso il Provvedimento di aggiudicazione definitiva ad una Società dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento locali dello stabile della sede della Direzione regionale delle Entrate.

Con la Sentenza n. 435 del 23 gennaio 2018, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 97, comma 2, del Dlgs. n. 50/16, già prima delle modifiche introdotte con il Dlgs. n. 56/17, prevedeva che la soglia di anomalia è determinata quale “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.

Pertanto, questo va interpretato in tal senso:

  1. a) di escludere il 10% (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. “taglio delle ali”);
  2. b) dopo aver effettuato il “taglio delle ali”, occorre sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica;
  3. c) se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata, mentre se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.