Sopravvenuto difetto di interesse e rigetto dell’appello in una controversia tributaria su permuta immobiliare

Corte di giustizia tributaria della Sicilia, Sentenza n. 8868 del 25 novembre 2024

Una Società ha presentato ricorso contro un avviso di rettifica e liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate, relativo a un atto notarile registrato il 3 agosto 2018. Tale atto riguardava una permuta immobiliare, nella quale venivano trasferiti un complesso residenziale composto da quattro abitazioni unifamiliari, classificate nelle Categorie catastali “A/2” e “A/7”, e un Magazzino classificato nella Categoria “C/2”. Il valore della permuta era stato dichiarato dalla Società in Euro 477.173,75, ma l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una relazione tecnica, aveva rideterminato il valore in Euro 682.000,00.

Dopo aver instaurato un contraddittorio con la Società, l’Agenzia notificava un avviso di rettifica basato sul valore aggiornato.

La Società impugnava il provvedimento, sostenendo la nullità dell’avviso per motivi legati a un’errata attribuzione del tributo, alla violazione del diritto di difesa e all’erroneità della stima degli immobili effettuata dall’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, difendeva la legittimità del proprio operato e della valutazione eseguita.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della Società, la quale proponeva appello chiedendo la riforma della Sentenza di primo grado. Anche in appello, l’Agenzia si costituiva nuovamente, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, la Società aveva presentato una richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ma tale richiesta era stata rigettata con ordinanza.

La controversia veniva infine sottoposta al giudizio del Collegio.

Successivamente, con Decreto, questa Sezione dichiarava estinto il giudizio promosso dalla Società coobbligata solidale della Società appellante. Ciò era avvenuto poiché la Società coobbligata aveva documentato, di aver provveduto al pagamento, in unica soluzione, dell’intera obbligazione tributaria solidale. Questo pagamento aveva estinto integralmente la pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, commi 186-201, della Legge n. 197/2022.

La sopravvenuta estinzione dell’obbligazione tributaria aveva modificato la situazione esistente al momento della proposizione dell’appello, rendendo privo di interesse l’attuale giudizio. Infatti, l’eventuale esito favorevole del giudizio non avrebbe apportato alcuna utilità concreta alla parte appellante, essendo ormai venuta meno ogni rilevanza pratica per l’appellante di ottenere una riforma della Sentenza impugnata.

Secondo consolidata giurisprudenza, il difetto di interesse sopravvenuto si configura quando, a seguito di eventi successivi al ricorso, la situazione di fatto o di diritto subisce una modifica tale da rendere inutile l’accoglimento della domanda. Anche nella vicenda in esame si verifica tale situazione, poiché il pagamento dell’obbligazione tributaria da parte della coobbligata solidale ha eliminato ogni interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. In virtù di ciò, l’appello deve essere rigettato per sopravvenuto difetto di interesse.

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