Tar Calabria, Sentenza n. 567 del 29 luglio 2025
Nella fattispecie in esame, viene affrontato il tema della compatibilità tra azioni esecutive dei creditori e la “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” degli Enti Locali. La vicenda nasce da un ricorso per ottemperanza presentato da alcuni cittadini che avevano ottenuto in sede civile la condanna di un Comune al pagamento di somme. Nel frattempo, però, l’Ente aveva deliberato l’accesso al riequilibrio ex art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000. La norma, al comma 4, stabilisce che “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione del ricorso al riequilibrio fino alla data di approvazione o diniego del ‘Piano’”.
I Giudici amministrativi hanno ritenuto che la sospensione operi in modo automatico dal momento della Delibera consiliare e che riguardi tutte le azioni esecutive, comprese quelle in sede amministrativa come il giudizio di ottemperanza. Poiché il ricorso era stato depositato dopo la decisione di ricorrere al riequilibrio è stato dichiarato inammissibile. In sostanza, i Giudici hanno affermato che non ha senso avviare un procedimento volto a dare esecuzione a un giudicato quando la legge prevede già la sospensione di ogni iniziativa fino alla conclusione della procedura. La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato (Tar Campania, Sentenza n. 2992/2022; Tar Veneto, Sentenza n. 986/2023; Tar Lazio, Sentenza n. 125/2025), che interpreta l’art. 243-bis, comma 4, come uno strumento di tutela dell’Ente in difficoltà, idoneo a congelare le pretese dei creditori per concentrare le risorse nella costruzione del “Piano di risanamento”. Per gli Enti Locali il “Riequilibrio” rappresenta una protezione del patrimonio e un presidio essenziale di sopravvivenza finanziaria. Per i creditori, invece, comporta l’obbligo di attendere la definizione della procedura davanti alla Corte dei conti, con il rischio che i tempi non siano rapidi. Già le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la Delibera n. 5/2018, avevano evidenziato che si tratta di una compressione dei diritti dei terzi giustificata solo dalla necessità di tempi serrati per il risanamento. La Sentenza in questione conferma dunque che, in presenza di una Delibera di riequilibrio, prevale l’interesse pubblico al risanamento finanziario rispetto alle pretese individuali dei creditori, i quali potranno agire solo al termine della procedura, secondo le modalità che saranno ritenute congrue dalla Magistratura contabile.




