L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 474 del 7 novembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale del rimborso erogato ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornaliero quando, a seguito di calamità naturali (es. sisma) e di conseguenti accordi tra Enti pubblici e Ordini professionali, si rendano disponibili, a titolo volontario, per attività di ricognizione preliminare dei danni subìti dal patrimonio edilizio.
Nel caso in esame, a fronte delle attività svolte, ai Professionisti viene riconosciuto:
- il rimborso per mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del Dpr. n. 194/2001, a fronte di un impegno di almeno 10 giornate, calcolato sulla base della Dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’attività, con il limite di Euro 103,29 giornalieri;
- il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio secondo le procedure e criteri di cui al Dpcm. 8 luglio 2014, Allegato “A”.
L’erogazione di tali rimborsi avviene sulla base dei parametri di riferimento contenuti negli artt. 39 e 40 del Dlgs. n. 1/2018 (“Codice della Protezione civile”).
L’Ente istante, nella fattispecie una Regione, chiede di sapere se, per le attività espletate dai Tecnici professionisti, questi ultimi debbano emettere fattura per la prestazione resa (con riferimento al mancato guadagno giornaliero) o altro documento contabile equivalente e se l’Ente debba procedere all’applicazione della ritenuta di acconto del 20%, oltre ai successivi adempimenti fiscali (Modello “770”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 9, comma 10, del Dpr. n. 194/2001, vigente ratione temporis, dispone che, “ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle Organizzazioni di volontariato indicate all’art. 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di Protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della Dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di Lire 200.000 lorde giornaliere”.
Tale disposizione tuttavia è stata abrogata dall’art. 48, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 1/2018 (“Codice della Protezione civile”), in vigore dal 6 febbraio 2018, e sostituita dall’art. 39, comma 5, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto.
In altri termini, ai Volontari lavoratori autonomi appartenenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute e legittimamente impiegati in attività di Protezione civile che ne fanno richiesta, è corrisposto un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della Dichiarazione dei redditi (Modello “Redditi”) presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29, giornalieri lordi.
L’art. 6, comma 2, del Tuir, dispone che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In sostanza, quest’ultima disposizione è finalizzata ad assoggettare a tassazione i proventi e le indennità che non hanno una identità reddituale tale da consentirne la collocazione in una delle categorie indicate nel comma 1 del citato art. 6. In particolare, tale disposizione riconduce a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, a condizione che le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.
Ne consegue che sono imponibili le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni (c.d. “lucro cessante”), sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del Tuir, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subìta dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (c.d. “danno emergente”).
La qualificazione di un determinato provento quale “lucro cessante” o “danno emergente” non è rimessa alla volontà delle parti, ma è un compito riservato al Legislatore o all’Autorità giudiziaria. Ne consegue che, stante quanto precisato dall’art. 9, comma 10, del Dpr. n. 194/2001, il rimborso per “il mancato guadagno giornaliero” corrisposto ai Volontari lavoratori autonomi costituisce, per espressa previsione normativa, “lucro cessante” per il percipiente, in quanto “sostitutivo” del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l’attività volontaria effettivamente svolta dal Professionista, ossia se, come nell’esempio richiamato nell’istanza, l’Ingegnere presta un’attività di volontariato rientrante nell’ambito della propria professione o meno.
Tale rimborso quindi deve essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo, secondo le disposizioni contenute nell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo.
In questo caso, la fattura dovrà evidenziare la ritenuta a titolo di acconto Irpef dovuta.
L’Ente erogatore invece, con riferimento ai compensi corrisposti, provvederà:
- ad operare la ritenuta d’acconto Irpef del 20%;
- al rilascio della CU;
- alla compilazione e trasmissione del Modello “770”.
Da ultimo, con riguardo alle spese sostenute dal Professionista per lo svolgimento dell’attività, queste devono essere sempre fatturate, unitamente al compenso, in quanto rientrano nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, mentre, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Tuir – come da ultimo modificato dall’art. 8 della Legge n. 81/2017 – “tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il Professionista” (in pratica, a differenza delle spese sostenute direttamente dagli stessi, i Professionisti non devono invece riaddebitare in fattura le spese sostenute direttamente dal committente e non possono considerare dette spese come costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo).