L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, ha fornito chiarimenti in merito all’art. 1, commi da 2 a 8, della Legge n. 234/2021 (“Legge di bilancio 2022”, vedi Entilocalinews n. 2 del 10 gennaio 2022), norma che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il Sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. L’intento della Riforma è quello di garantire che sia rispettato il Principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre Euro 28.000 e fino a Euro 55.000, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.
Viene previsto il riordino delle detrazioni dall’Imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’Imposta, con lo scopo di contenere l’elusione fiscale. Stabilito anche che l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
L’obiettivo finale – si legge nelle premesse del Documento – è quello di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al Mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.
Visto che le modifiche al Sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale di cui all’art. 12 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), la Circolare in commento – a cui si rinvia riservandoci eventuali approfondimenti nei prossimi numeri di Entilocalinews sui tempi specifici – fornisce i primi chiarimenti anche con riferimento a tali disposizioni.
In questa sede merita ricordare in particolare i paragrafi 1.6 e 2 della Circolare, di interesse per i sostituti d’imposta in quanto riferiti all’ambito temporale di applicazione e al differimento dei termini relativi alle Addizionali regionali e comunali all’Irpef.
Ambito di applicazione temporale
Le modifiche normative introdotte dalla “Legge di bilancio 2022” entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (Modello “730/2023” o “Redditi PF 2023”).
Per il periodo d’imposta 2021 (Modello “730/2022” o “Redditi PF 2022”) restano invece applicabili le disposizioni prima vigenti.
Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’art. 12 del Tuir, si ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi 3 mesi del 2022.
A tal riguardo l’Agenzia ricorda che l’art. 10, comma 5, del Dlgs. n. 230/2021, prevede che le modifiche all’art. 12 del Tuir “si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022”.
Pertanto, con riferimento all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l’art. 12, commi 1, lett. c), e 1-bis, del Tuir, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal citato Dlgs. n. 230/2021 per i successivi 10 mesi del 2022.
Differimento dei termini relativi alle Addizionali regionali e comunali all’Irpef
L’art. 1, commi da 5 a 7, della “Legge di bilancio 2022”, ha stabilito che, al fine di consentire agli Enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle Addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:
· le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021);
· le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d’imposta e dei Centri di assistenza fiscale (Caf) nonché degli altri Intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell’Addizionale, per la pubblicazione sul sito;
· i Comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’Addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti. Al riguardo, la Circolare ricorda che, in base all’art. 14, comma 8, del Dlgs. n. 23/2011, a decorrere dall’anno 2011 le Delibere di variazione dell’Addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la Delibera afferisce.
Con la Risoluzione DF n. 2/2022 è stato previsto che:
· le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’Addizionale regionale non sono tenute ad emanare alcuna legge e possono procedere all’inserimento dei dati all’interno del “Portale del Federalismo fiscale” www.portalefederalismofiscale.gov.it;
· le Regioni che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Dlgs. n. 68/2011, abbiano modificato la disciplina dell’Addizionale regionale all’Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef (che non risulta quindi compatibile con il nuovo Sistema di scaglioni delineato dalla “Legge di bilancio 2022”), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’Addizionale regionale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all’emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.
Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che i sostituti d’imposta, in attesa che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’Addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla “Legge di bilancio 2022”, debbano applicare:
· l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
· ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’Addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.




