Sostituto d’imposta: esclusi da ritenuta i contributi erogati, a seguito dell’emergenza da “Covid-19”, alle Scuole paritarie dell’infanzia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 748 del 27 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’esonero da rilevanza fiscale, ai sensi dell’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, dei contributi previsti dall’art. 233, comma 3, del Dl. n. 34/2020.

L’istante è una Impresa sociale che svolge attività di Scuola paritaria dell’infanzia e servizi aggiuntivi, quali Ludoteca e Centro polifunzionale area minori. 

Il Dm. n. 119/2020, in attuazione del citato art. 233, comma 3, del Dl. n. 34/2020, destina ai gestori dei Servizi educativi per l’infanzia e delle Scuole dell’infanzia paritarie un contributo di 165 milioni a titolo di sostegno economico in relazione al ridotto/mancato versamento delle rette durante la pandemia “Covid-19”. 

Nel corso dell’anno 2020 l’Impresa istante ha percepito dal Miur un sostegno economico sotto forma di contributo, in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette annuali da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni, e chiede se, ai sensi del richiamato art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, tale contributo sia esonerato, in fase di erogazione, da ritenuta alla fonte a titolo di acconto e, pertanto, da imponibilità ai fini delle Imposte dirette ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).

L’Agenzia ha richiamato i contenuti del citato art. 233, comma 3, del Dl. n. 34/2020, in base al quale “Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle Istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, è erogato un contributo complessivo di Euro 165 milioni nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra 0 e 6 anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei Servizi educativi e delle Istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020”. 

Con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 119/2020 sono stati definiti i criteri e parametri per la ripartizione delle risorse, cui hanno fatto seguito Decreti Direttoriali n. 1136 e n. 1137 del 15 settembre 2020. 

In relazione al regime fiscale applicabile al suddetto contributo, l’Agenzia ha richiamato il citato art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, in base al quale “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.

L’Agenzia ha precisato che, in linea di principio, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati” che soddisfano contestualmente tutti i requisiti della sopra citata norma rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della stessa. Conseguentemente, laddove il contributo ricevuto dall’Impresa sociale istante rispetti tutti i requisiti richiesti dal citato art. 10-bis, come sopra esplicitati, lo stesso non rileverà fiscalmente per il percettore. 

Per completezza, l’Agenzia ha ricordato altresì che l’art. 1-bis, del Dl. n. 73/2021, introdotto in sede di conversione in Legge n. 106/2021, ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis, il quale prevedeva che la detassazione dei contributi e delle indennità di cui al comma 1 fosse subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del “Covid-19”.