L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 132 del 13 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine al rilascio, da parte delle Asl, delle CU ai Medici convenzionati con il Ssn., ai quali viene rilasciato il foglio di liquidazione dei corrispettivi in luogo dell’emissione di fattura da parte di questi ultimi.
L’Asl istante ha in essere numerose Convenzioni con Medici convenzionati con il Ssn. ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir). A fronte di tali emolumenti, l’Istante emette un apposito foglio di liquidazione dei corrispettivi che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Mef 31 ottobre 1974, “tiene luogo della fattura” e contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972.
Al riguardo, l’Asl istante ha ricordato che con la Risoluzione n. 98/E del 2015 è stato chiarito che laddove il cedolino emesso dalle Asl in favore dei Medici di Medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn. contenga gli elementi indicati nell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, gli stessi Medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica (vedasi anche Risposta n. 558/2021 e messaggio Inps n. 7842/2014).
L’Asl istante evidenzia tuttavia che l’art. 3 del Dlgs. n. 1/2024, mediante l’inserimento del comma 6-septies all’art. 4 del Dpr. n. 322/1998, ha disposto, a decorrere dall’anno di imposta 2024, l’esonero dall’emissione della Certificazione Unica nei confronti dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.
In linea con tale disposizione, le Istruzioni alla “Certificazione Unica 2025” per i redditi 2024, relativamente alla compilazione del punto 6, non contemplano più l’indicazione del Codice 24, previsto per poter certificare i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, ma contemplano il Codice 25, relativo alle indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto, corrisposte sempre a soggetti in regime forfetario, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell’art. 4 del Dpr. n. 322/1998.
La Circolare n. 8/E del 2024, nel fornire chiarimenti sul predetto Dlgs. n. 1/2004, al paragrafo 3.1 ha chiarito che l’esonero dalla emissione della “Certificazione Unica” trova giustificazione nel fatto che le informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, a decorrere dal 2024, sono comunque reperibili con la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria per tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Nel caso di specie tuttavia i Medici in convenzione non emettono fattura elettronica per le prestazioni rese, in quanto tale documento è sostituito dal foglio di liquidazione dei corrispettivi. Ciò comporta che i dati reddituali relativi alle prestazioni fornite dai Medici in convenzione non transitano nel Sistema di interscambio (Sdi) e non rientrano quindi nel patrimonio informativo dell’Agenza delle Entrate.
Rappresentato quanto sopra, l’Asl istante, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto dunque di sapere se sia corretto non emettere la Certificazione Unica nei confronti dei Medici in convenzione.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 2 del Decreto Mef 31 ottobre 1974 prevede che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli Enti mutualistici per prestazioni medico sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti Enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del Dpr. n. 633/1972. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al Professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato Dpr. n. 633/1972, il terzo conservato presso l’Ente”.
Con la Risoluzione n. 98/E del 2015 è stato chiarito che “la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ‘ordinaria’, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”; “laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato Dm. n. 55/2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato art. 1, commi 209-213, della Legge n. 244/2007), né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere)”; “devono ritenersi tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’art. 2 del Dm. 31 ottobre 1974» e che, pertanto, «laddove il cedolino emesso dalle Aziende sanitarie locali in favore dei Medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn. rispetti i requisiti appena richiamati, si ritiene che gli stessi Medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica”.
Successivamente, con la Risposta n. 558/2021, riguardante i medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, è stato chiarito che risulta ancora attuale quanto riportato nella Risoluzione n. 98/E del 2015 e che, pertanto, anche per i medici di continuità assistenziale, a prescindere che fruiscano o meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dalla Asl e rilasciato ai medici convenzionati, contenente gli elementi previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, “tiene luogo della fattura”.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 2 del Decreto Mef 31 ottobre 1974 e ai documenti di prassi sopra richiamati, i medici che esercitano la propria attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, sono, dunque, esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
Come rilevato anche dall’Asl istante, fino al 2023 i compensi corrisposti ai medici convenzionati in regime forfetario venivano certificati indicando, al punto 6 della Cu Autonomi, il codice 24, previsto proprio per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.
A partire dal 1° gennaio 2024, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 18, commi 2 e 3, del Dl. n. 36/2022, anche i soggetti aderenti al regime forfetario e al regime di vantaggio sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti dall’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015.
Sempre a decorrere dall’anno d’imposta 2024, l’art. 3 del Dlgs. n. 1/2024, mediante l’inserimento del comma 6-septies all’art. 4 del Dpr. n. 322/1998, dispone che “i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Dl. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies”.
La Circolare n. 8/E del 2024, al paragrafo 3.1, nel fornire chiarimenti sulle semplificazioni introdotte dal citato Dlgs. n. 1/2024 in favore dei sostituti d’imposta, precisa che “Con l’inserimento del comma 6-septies nell’art. 4 del Dpr. n. 322/1998, in particolare, è previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, che i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6ter, 6quater e 6quinquies del medesimo articolo. Si tratta:
- del rilascio della Cu attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);
- della sottoscrizione e consegna della Cu agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);
- della trasmissione telematica della Cu all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6quinquies).
L’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la Cu, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica. Si rammenta, infatti, che dal 1° gennaio 2024 questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti diversi da quelli tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 indipendentemente dal regime fiscale adottato, in applicazione dell’art. 18, comma 3, del Dl. n. 36/2022”.
La Circolare, nel fornire i predetti chiarimenti, richiama anche la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, nella quale è riportato che l’”eliminazione della Cu di minimi e forfettari, che scatterà dal prossimo anno, è una delle novità previste in ottica di semplificazione degli adempimenti, alla luce dell’estensione a tutte le partite Iva dell’obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi o compensi. L’obbligo viene meno in quanto i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell’Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio”.
In linea con le disposizioni contenute nell’art. 3 del Dlgs. n. 1/2024, le istruzioni alla Cu Autonomi 2025, per i redditi relativi all’anno 2024, non contemplano più la possibilità di indicare al punto 6 il codice 24, per certificare compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 della Legge n. 190/2014.
In relazione al caso di specie, occorre considerare che, anche a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti aderenti al regime forfettario, le disposizioni contenute nell’art. 2 del Decreto Mef 31 ottobre 1974 non sono state abrogate.
Ne consegue che, in presenza di un foglio di liquidazione dei corrispettivi rilasciato dall’Asl, contenente gli elementi previsti dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972 e che “tiene luogo della fattura”, i medici in convenzione con il Ssn continuano ad essere esonerati, per tali prestazioni, dall’assolvimento degli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015.
Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente ai fini della corretta applicazione del citato comma 6-septies dal momento che, come detto, l’eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite Iva.
Pertanto, nel caso in esame, in cui tale obbligo di fatturazione elettronica non sussiste per i medici in convenzione con il Ssn, non trova applicazione il citato comma 6-septies, e pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, è da ritenersi corretta la soluzione prospettata dall’Asl istante, che è quella di continuare ad emettere i fogli di liquidazione dei corrispettivi per i compensi corrisposti ai medici in convenzione e di assolvere al relativo adempimento della emissione della Cu.
In particolare, riguardo alla compilazione della Cu Autonomi 2025 dei compensi corrisposti nel 2024, l’Agenzia ha ritenuto corretta l’esposizione degli stessi al punto 7, con indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest’anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l’indennità di maternità.
Considerata l’incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, le strutture dell’Agenzia delle Entrate preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle Cu relative al periodo d’imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).




