Sostituto d’imposta: le ritenute erroneamente applicate sui contributi alle Imprese danneggiate dal “Covid” si recuperano in compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 156 del 24 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla recuperabilità della ritenuta Ires del 4%, di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, erroneamente applicata da una Regione, non tenendo conto dell’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, sui contributi economici erogati negli anni 2020 e 2021 alle Imprese di “Trasporto pubblico locale”, a ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi in seguito all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato i contenuti del citato art. 10-bis del Decreto “Ristori” ed esaminate le caratteristiche dei contributi erogati dalla Regione, ha concluso che i contributi in oggetto rientrano nella citata norma agevolativa e, pertanto, gli stessi non sono rilevanti ai fini dell’Ires e non sono dunque soggetti alla ritenuta del 4%.

In ragione di ciò, l’importo erroneamente trattenuto deve essere restituito dalla Regione al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che lo potrà recuperare come credito da utilizzare in compensazione nel Modello “F24”. Nel Quadro “ST” del Modello 770 il sostituto evidenzierà l’eccesso di versamento delle ritenute, riportando l’ammontare nel Quadro “SX”.