L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 269 del 20 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Tale norma dispone che l’Imposta si applica separatamente agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”.
Dalla disposizione riportata, si evince che tale modalità di tassazione (separata) non si applica indiscriminatamente ogni qual volta i citati emolumenti siano percepiti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, essendo necessario che tale ritardo sia dovuto a situazioni di carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi) o ad oggettive situazioni di fatto che impediscano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Al riguardo, è stato inoltre chiarito che, mentre per il sopraggiungere di situazioni di carattere giuridico non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare le cause del ritardo, negli altri casi deve essere effettuata un’analisi delle circostanze che hanno determinato il rinvio nell’erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno “fisiologico”, ossia “strettamente correlato alla natura dell’emolumento”. Qualora infatti tale ritardo risultasse fisiologico, l’applicazione della tassazione separata non risulta giustificata (da ultimo, Risoluzione n. 151/2017).
In particolare, è da ritenersi legittima l’applicazione della tassazione separata qualora il ritardo rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti, non sia riconducibile alla volontà delle parti (vedasi Risoluzione n. 90/E del 2000). Non trova invece giustificazione la tassazione separata in relazione agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ritardo deve ritenersi “fisiologico”. Infatti, è la stessa natura degli emolumenti in questione a comportare l’erogazione nell’anno successivo a quello di riferimento (vedasi Risoluzione n. 379/E del 2002).
Con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato ulteriormente precisato che non si giustifica l’applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’Amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.
Ciò considerato, la circostanza che l’erogazione avvenga nell’anno successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente, come precisato, a ritenere corretta l’applicazione della tassazione separata e, conseguentemente, considerare il ritardo non fisiologico.
Coerentemente con quanto affermato con la Risoluzione. 379/E del 2002, non possono quindi essere considerati arretrati, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, quei compensi per la cui erogazione è necessario attendere la fine del periodo d’imposta relativo alla loro maturazione.