“Sostituto d’imposta”: ritenuta del 20% sulle somme erogate al Legale della parte vittoriosa quando costituiscono reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 189 del 4 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto Irpef del 20% e di rilascio della CU-Autonomi, da parte di un’Amministrazione pubblica che, soccombente in una lite, è chiamata a corrispondere le spese legali in favore dell’Avvocato difensore della controparte vittoriosa.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’Amministrazione pubblica istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra i soggetti obbligati all’applicazione delle ritenute, è tenuta ad assumere la veste di sostituto d’imposta per la corresponsione delle suddette spese, e questo, sia nell’ipotesi in cui siano riscosse da un Avvocato antistatario, sia nell’ipotesi in cui siano riscosse da un Avvocato munito di delega all’incasso, a prescindere dall’eventuale qualificazione di sostituto d’imposta della controparte vittoriosa.
In particolare, richiamando la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/e del 2019, il sostituto “sarà esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dal citato art. 25 del Dpr. n. 600/1973 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa. In tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall’istante al difensore munito di delega all’incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute”.
Pertanto, l’Amministrazione avrà l’obbligo di:
- operare e versare la ritenuta a titolo di acconto Irpef sulle somme erogate ai Professionisti;
- certificare i compensi erogati e le ritenute operate con l’emissione della CU-Autonomi;
- presentare il “Modello 770”.
Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a Professionisti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, l’Agenzia ha specificato che il sostituto dovrà comunque emettere la CU-Autonomi, riportando l’intero importo corrisposto, sia al punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che al punto 7 (altre somme non soggette a ritenuta) della suddetta Certificazione.
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