Tar Sardegna, Sentenza n. 1023 del 23 settembre 2015
Nella controversia in questione, una Società calcistica stipula con un’Agenzia regionale una Convenzione avente ad oggetto l’attività di promozione della Regione stessa nell’ambito del completamento del Campionato nazionale di “Serie A” 2012/2013 ed avvio/realizzazione del piano promozionale relativo alla stagione agonistica 2013/2014.
In particolare, i Giudici sardi analizzano il programma negoziale che le parti si sono prefisse di realizzare, al fine di stabilire se la Convenzione in questione sia compatibile o no con il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, introdotto dall’art. 6, comma 9, del Dl. n.
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.