Nella Delibera n. 6 del 5 febbraio 2021 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto come devono essere considerate le spese relative all’assunzione a tempo determinato di Assistenti sociali, finanziata con risorse statali del Pon, riguardo ai limiti vigenti in materia di spesa di personale. Nello specifico, è stato domandato se questo onere, a partire dal 20 aprile 2020, possa essere escluso dal calcolo previsto per la sostenibilità finanziaria delle assunzioni (art. 33 del Dl. n. 34/2019 e Decreto attuativo 17 marzo 2020), considerando che, a decorrere dal 2021 – per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3-septies del Dl. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020 – questa possibilità risulta riconosciuta solo per le assunzioni effettuate dal 14 ottobre 2020. La Sezione ha chiarito che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 e dal successivo Dm. 17 marzo 2020, possano essere escluse le spese già sostenute per il reclutamento di personale a tempo determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del Dlgs. n. 147/2017 e del connesso Dm. 18 maggio 2018 (“Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”). Orbene, nel caso di specie, emerge che la spesa relativa all’assunzione dei profili professionali in esame da parte del Comune in questione ha trovato copertura in un finanziamento vincolato proveniente da altro Ente pubblico. La Sezione sostiene che risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro Ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Ente Locale (Principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale). Inoltre, anche se con riferimento specifico a differente norma limitativa di spesa, le Sezioni Riunite, con Delibera n. 7/2011, avevano escluso, dai vincoli finanziari posti ai contratti di consulenza, le spese coperte da “finanziamenti aggiuntivi e specifici da parte di soggetti pubblici e privati”. Diversamente – veniva chiarito – la norma finirebbe con l’impedire tali spese anche quando specificatamente finanziate “da soggetti estranei all’Ente Locale”, con l’effetto non più di conseguire risparmi, ma di ridurle tout court, a prescindere dall’effettivo impatto sul bilancio. Infine, la Sezione sottolinea che l’approdo interpretativo sopra riportato è stato di recente positivizzato dal Legislatore. Il comma 3-septies dell’art. 57 del Dl. n. 104/2020, inserito dalla Legge di conversione n. 126/2020, ha infatti previsto che, “a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore-soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore-soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.