Nella Delibera n. 72 del 23 settembre 2019 della Corte dei conti Piemonte, la questione posta alla Sezione riguarda la possibilità di escludere dal tetto di spesa per il personale della Provincia i costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale adibito a funzioni c.d. “delegate o non fondamentali” oggetto di rimborso da parte dell’Ente delegante, nel caso di specie, della Regione.
La Sezione rileva che in forza del principio di sussidiarietà nelle materie c.d. delegate, nell’ambito delle quali le Regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli Enti cui con legge tale potere è conferito, sussiste l’obbligo del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Non consentire alle Province di considerare come neutrale, ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale, gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incide sull’autonomia finanziaria ed organizzativa degli Enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le Province conservano capacità assunzionale ex art. 1, comma 421 della Legge n. 190/2014. Ai fini dell’esclusione dal calcolo del tetto di spesa di personale delle Province bisogna tener conto dell’effettivo esercizio di funzioni delegate da parte della Regione. In assenza di tale valutazione, la “neutralità” delle spese di personale non adibito a funzioni fondamentali si risolverebbe in una elusione, da parte delle Province, della norma di contenimento della finanza pubblica di cui alla Legge n. 205/2017. Allo stesso modo al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale dovranno essere sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dagli Enti titolari della relativa funzione (non considerata fondamentale dalla Legge n. 56/2014) agli Enti di area vasta, cui è stata delegata e comunque assegnata o confermata la funzione stessa in virtù della legislazione regionale.




