Spesa di personale: vige il principio della effettività degli oneri in carico

Nella Delibera n. 104 dell’8 maggio 2015 Corte dei conti Lazio, la Sezione afferma che l’aggregato “spesa di personale” da considerare ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06, vada determinato secondo il principio di effettività degli oneri in carico e, pertanto, legittimamente sterilizzato della spesa per il Segretario comunale in convenzione, contabilizzata in bilancio ed eventualmente anticipata in virtù del rapporto organico esistente, nella quota corrispondente al rimborso dovuto da altro Comune.

Per converso, l’Ente è tenuto a farsi carico della spesa sostenuta a titolo di oneri relativi

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