Spesa personale: il Comune che non ha assunto a tempo determinato tra 2007 e 2009 può individuare un nuovo parametro di riferimento

Nella Delibera n. 1 del 5 gennaio 2017 della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, la questione riguarda l’operatività del limite previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 nell’ipotesi in cui l’Ente Locale non abbia effettuato assunzioni di personalecon contratto di lavoro a tempo determinato, né nel 2009, né nel triennio 2007-2009.

La Sezione statuisce che, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, l’Ente Locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate, né nel 2009,né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro diriferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’Ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2, del Dlgs. n. 165/01e della normativa, anche contrattuale, ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento. Inoltre, secondo la Sezione, la spesa per l’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell’ambito delle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, nei termini ivi previsti, ove sostenutaper acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’Ente.