Spesa di personale: oneri economici derivanti dai rinnovi contrattuali

Nella Delibera n. 226 del 27 maggio 2019 della Corte dei conti Lombardia, una Provincia ha chiesto un parere sulla possibilità di escludere gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale ai fini del computo della spesa di personale ex art. 1, comma 421, della Legge n. 190/14. La Sezione osserva che la Sezione delle Autonomie nella Delibera n. 19/2018, nel sottrarre gli incrementi del fondo risorse decentrate, previsti dal medesimo Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018, ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ha attribuito valore dirimente alla circostanza che i nuovi oneri “trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari”. In sostanza, la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel “riconoscere” gli emolumenti aventi origine nei c.d. “rinnovi contrattuali” ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una “volontà” dell’Ente Locale finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa.