Spese di personale: da escludere le assunzioni finanziate interamente da fondi Ue

Spese di personale: da escludere le assunzioni finanziate interamente da fondi Ue

Nella Delibera n. 21 del 3 ottobre 2014 la Corte dei conti, Sezione Autonomie, si è espressa sulla possibilità o meno per l’Ente Locale di escludere dal computo delle spese di personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06, gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici pubblici, in ragione della specifica destinazione conferita da norme di legge e nei limiti di quanto regolarmente speso e rendicontato. La Sezione afferma che, in assenza di una specifica previsione normativa, l’esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati. Pertanto, i vincoli imposti dal Legislatore statale all’incremento dell’aggregato spesa di personale devono considerarsi cogenti ed, in assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene di poter escludere dal computo della spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal predetto comma 557, solo gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati. Ciò in considerazione della finalità stessa della vigente disciplina in materia di riduzione della spesa di personale, che si innesta nel concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, che connotano, coerentemente con gli obblighi assunti nei confronti dell’Unione Europea, l’intera disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, la cui riduzione, non episodica, ma strutturale, impone, anche alla luce delle novità intervenute in materia, una programmazione effettiva dei fabbisogni, in vista, per quanto possibile, dell’ottimizzazione delle risorse che si rendano, eventualmente, disponibili sulla base delle indicazioni, da ultimo, fornite dal Legislatore. Le previsioni recate dalle novelle del Dl. n. 90/14, che hanno introdotto ipotesi ben precise di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il Legislatore in subjectamateria e, dall’altra, la validità della linea ermeneutica di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguita dalla Corte.


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