Nella Delibera n. 50 del 7 aprile 2021 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere circa la possibilità di non procedere al consolidamento delle spese di personale dell’Ente con quelle di un’Istituzione eterofinanziata del Comune, non computandole ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e in subordine, se il Comune possa, in fase di consolidamento del bilancio con quello dell’Istituzione, non conteggiare le spese coperte da finanziamento proveniente da altro ente pubblico. La Sezione ha rilevato, in primo luogo, che le istituzioni sono organismi strumentali dell’Ente Locale e, in quanto tali, sono già ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso non potendo essere considerate quale soggetto distinto dall’Ente-Capogruppo ma, di questo, mere articolazioni organizzative. In particolare, la Sezione ha ricordato che l’Allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011, contenente il relativo Principio contabile, indica quali componenti del “Gruppo Amministrazione pubblica” oltre agli enti strumentali e alle Società controllate e partecipate da un’Amministrazione pubblica, anche “gli Organismi strumentali dell’Amministrazione pubblica capogruppo […], in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli Organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica”. Il medesimo Dlgs. n. 118/2011 definisce, all’art. 1, comma 2, lett. b), gli Organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali come “le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica” definendo espressamente le “gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000” quali Organismi strumentali degli Enti territoriali. Quanto alla questione se il Comune, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, possa in fase di consolidamento del bilancio con quello dell’Istituzione, non conteggiare le spese coperte da un finanziamento proveniente da altro ente pubblico (e quindi anche la corrispondente entrata), stante l’assenza di oneri a carico del bilancio del Comune, la Sezione, conformemente al disposto di cui all’art. 57, comma 3-septies, del Dl. n. 104/2020 dettato per le assunzioni successive all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, ha precisato che l’Ente può escludere, dalla spesa complessiva di personale da rapportare alle entrate correnti dell’ultimo triennio ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzioni a tempo indeterminato devono convergere, le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, al ricorrere di una serie di condizioni enucleate dagli stessi interventi pretori ed espressamente previste anche dalla norma da ultimo emanata. Dette condizioni, considerata la cogenza delle norme previste in materia di contenimento alla spesa di personale degli Enti Locali, sono state individuate:
a) nella totale assenza di oneri per il bilancio dell’Ente;
b) nell’esistenza di una espressa previsione normativa dei finanziamenti;
c) nella finalizzazione di questi alla spesa per nuove assunzioni;
d) nella correlazione temporale dei finanziamenti e della corrispondente spesa per assunzioni come si evince dalla lettera della norma da ultimo richiamata per cui la spesa e le corrispondenti entrate correnti non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia “[…] per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento […]”. Pertanto, esclusivamente al ricorrere delle predette condizioni, la Sezione ritiene che il Comune possa scomputare la spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato. Viceversa, in difetto dei suddetti presupposti, le risorse e i contributi regionali del Fondo per la non autosufficenza andranno conteggiati nell’ambito delle entrate del Comune, determinando un beneficio per il Comune nel calcolo del valore soglia e quindi incidendo sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale come previsto dalla disposizione legislativa di cui all’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019.




