Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 102 del 3 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione definisce attività di rappresentanza quella che la Pubblica Amministrazione svolge al fine di manifestare la propria immagine nei confronti dei terzi, per accrescere il proprio prestigio e conseguire i vantaggi che derivano dall’essere conosciuta o dall’intrattenere rapporti con gli organi di vertice o con gli organi rappresentativi di altri enti, in modo confacente alle proprie finalità istituzionali. Posto che, in linea generale, ogni attività della Pubblica Amministrazione è finalizzata al perseguimento di interessi determinati dalla legge, ne consegue che l’attività di rappresentanza non può che essere diretta al fine istituzionale, legislativamente riconosciuto, della creazione di utilità reputazionale per la Pubblica Amministrazione. Tale finalità risulta efficacemente delineata nella norma che individua i caratteri distintivi delle spese di rappresentanza: secondo l’art. 92 del Dpr. n. 97/2003 infatti, “sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell’Ente, all’intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività”. La norma conferma l’assunto secondo il quale non possono legittimamente afferire alla rappresentanza le elargizioni nelle quali non si rinvenga un fondato interesse dell’ente ad accrescere il proprio prestigio istituzionale nei confronti di “soggetti qualificati”.
In mancanza del presupposto della rappresentanza come fin qui descritto, non può considerarsi la spesa come rispondente allo specifico interesse pubblico. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che se si ammettesse di ricondurre alle spese di rappresentanza quelle genericamente destinate alla cittadinanza o al quisque de populo – come si verifica, ad esempio, per la spesa per biglietti di augurio e condoglianze – dovrebbe riconoscersi che lo scopo di tali erogazioni si risolve nella manifestazione del prestigio dell’Ente nei confronti dei suoi stessi amministrati o in incertam personam e, dunque, in mera autoreferenzialità, concetto che si pone, tuttavia, in antitesi col fine essenziale della “rappresentanza”, che deve essere ricercato nell’esternazione, nei confronti di specifici terzi, del rilievo del gruppo amministrato.
Infine, la Sezione precisa che l’Ente pubblico dovrebbe effettuare spese di rappresentanza non sulla base di contingenti valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell’Amministrazione.


