Spese Elezioni politiche: chiarimenti in merito alla procedura di recupero di somme erogate non utilizzate

Il Ministero dell’Interno-Dipartimento Finanza locale, con la Circolare n. 12/2018, ha indirettamente fornito chiarimenti ai Comuni in merito alle spese da questi sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento delle ultime Elezioni politiche.

La Circolare, indirizzata ai Prefetti, soggetti responsabili chiamati a sovraintendere alla procedura di rendicontazione e successivo recupero delle risorse erogate ed eventualmente non utilizzate compresi i casi di Comuni che non adempiano all’invio della rendicontazione, ha stabilito, a pena di decadenza, entro 4 mesi dalla data delle Consultazioni politiche, e cioè entro il 4 luglio 2018.

La procedura infatti prevede che il Viminale anticipi il 90% dell’importo massimo assegnabile a ciascun Comune per poi erogare il saldo o riprendersi quanto dato in eccesso, rimasto inutilizzato, una volta che i Comuni abbiano presentato il rendiconto.

Le Prefetture, come indicato nella precedente Circolare n. 2/18, hanno un ruolo strategico nella fase di individuazione dell’entità delle spese elettorali rimborsabili. Infatti, controllano i rendiconti dei Comuni e “certificano” le erogazioni a saldo o i recuperi di quanto dato in eccesso. A tal proposito, il Dipartimento Finanza locale ribadisce l’importanza della corretta compilazione da parte delle Prefetture dei file contenenti i dati contabili dai cui si desumono i saldi.

I Prefetti inoltre adottano formalmente i Decreti di ripartizione delle spese che, unitamente ai file in formato excel contenenti i dati contabili dovranno essere trasmessi alla Direzione centrale.

La Circolare inoltre sofferma l’attenzione sui Comuni delle Regione Lazio e Lombardia, nei quali si sono svolte le Consultazioni politiche abbinate a quelle regionali.

In questo caso, ricorda la Circolare, si applica la regola che i 2/3 delle somme stanziate nello specifico “Fondo” dal Ministero dell’Economia spettino ai Comuni e il restante terzo finisca nelle casse regionali (art. 17 delle Legge n. 136/76). In proposito, il Ministero sottolinea che la ripartizione delle risorse del “Fondo” si riferisce alla spese massime presunte e riconoscibili, basata sui fondi statali disponibili e indicativa del limite al di sopra del quale il Ministero dell’Interno non può andare. Da ciò prescindono le eventuali maggiori risorse di cui la Regione competente potrebbe disporre.

Si ricorda infine che eventuali spese per beni e servizi non rimborsabili alla luce delle istruzioni fornite o di importo superiore alle risorse stanziate da parte della scrivente Direzione centrale e dalle Amministrazioni regionali resterà a totale carico dei Comuni medesimi.