Spese ordinarie d’ufficio: non comprendono il telefono cellulare per gli impiegati pubblici e gli Amministratori locali

Nella Sentenza 138 del 6 giugno 2016 della Corte dei conti Toscana, la Sezione esamina il conto della gestione reso dall’Economo di un Comune in qualità di Agente contabile e conseguentemente censura l’acquisto dei telefoni cellulari avvenuto senza le adeguate cautele. Così, l’Agente contabile viene condannato a risarcire l’Amministrazione per un importo pari al valore dei cellulari, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. La Sezione precisa che l’acquisto di telefonini non rientra nelle spese ordinarie d’ufficio, posto che nessuna norma prevede che gli impiegati e/o gli Amministratori siano dotati di apparecchi di telefonia mobile e l’eventuale dotazione e l’uso per esclusive ragioni di servizio di tali apparecchi agli Amministratori, ed eventualmente ad alcuni dipendenti, deve essere normata dall’Ente stesso, indicando anche i soggetti cui l’apparecchio può essere dato in dotazione e gli obblighi di custodia e restituzione dei beni stessi.

Pertanto, l’assegnazione del cellulare per esigenze di servizio con spese a carico del bilancio dell’Ente Locale deve trovare disciplina nel Regolamento di contabilità, con l’indicazione dei soggetti cui l’apparecchio può essere fornito. Nel caso di specie, la condotta dell’Economo si pone in palese difformità con la normativa contenuta nel Regolamento di contabilità, mentre si ignora se l’assegnazione e l’uso per ragioni di servizio dei telefoni cellulari sia in qualche modo disciplinata nel Comune in questione.