“Spesometro”: nuove lettere dall’Agenzia delle Entrate per favorire l’adempimento spontaneo in caso di incongruenze

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 novembre 2017, Prot. n. 251544, “prendono forma” le nuove lettere dell’Agenzia delle Entrate contenenti eventuali incongruenze riscontrate in seguito al confronto tra il “volume d’affari” riportato in Dichiarazione Iva e gli importi delle fatture emesse e ricevute comunicate con lo “Spesometro”, di cui all’art. 21, Dl. n. 78/10 .
Le nuove lettere hanno chiaramente lo scopo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari in attuazione dell’art. 1, comma 636, della “Legge di stabilità 2015”.
Il contribuente sarà quindi in grado di fornire “elementi, fatti e circostanze” non conosciuti dall’Agenzia utili a chiarire l’anomalia rilevata.
I contribuenti interessati riceveranno al proprio indirizzo Pec la lettera contenente le informazioni utili a identificare l’anomalia, riguardante precisamente:
- il codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta oggetto di presunta incongruenza;
- codice dell’atto;
- la somma delle operazioni comunicate con lo “Spesometro” ai sensi dell’art. 21, del Dl. n. 78/10;
- le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
La medesima comunicazione di cui sopra con le relative informazioni di dettaglio è consultabile da parte del contribuente anche all’interno del proprio “Cassetto fiscale” in cui sono resi disposizioni altresì i seguenti dati:
- il protocollo identificativo e la data di invio della Dichiarazione Iva riferita al periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le “operazioni attive” risultano parzialmente o totalmente omesse;
- la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle “operazioni attive” nel Quadro “VE” della Dichiarazione Iva;
- l’ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel Modello di Dichiarazione Iva;
Il destinatario della comunicazione, in seguito ad opportune valutazioni, può comunicare all’Agenzia delle Entrate, sempre tramite indirizzo Pec, “eventuali elementi, fatti e circostanze” in grado di spiegare le incongruenze emerse.
La correzione o integrazione di errori ed omissioni può avvenire beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97. Tale comportamento è consentito a prescindere dall’inizio di eventuali ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, salvo i casi di notifica di atto di liquidazione, di accertamento o avviso bonario.
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