Nella Sentenza n. 176 dell’11 marzo 2019 del Tar Lazio, il Dirigente di un Comune, per disciplinare la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2018, ha emanato un’Ordinanza che vieta di condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal 1° giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui Concessionari abbiano creato delle apposite zone per l’accesso degli animali. I Giudici affermano che la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzazione dell’arenile, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia. In particolare, l’Amministrazione deve valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso. Quindi, l’Ordinanza comunale che vieta ai conduttori di animali di accedere e permanere nelle spiagge libere durante la stagione balneare è illegittima.




