“Split payment” e “reverse charge”: modalità di contabilizzazione

Nei giorni scorsi sono state pubblicate sul portale Arconet del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 nuove Faq in materia di armonizzazione contabile, con le quali il Dicastero prende finalmente posizione circa le modalità di contabilizzazione finanziaria da parte degli Enti territoriali dello “split payment”, sia in ambito istituzionale che con riferimento alle attività rilevanti Iva, e del “reverse charge”.

La prima Faq sancisce definitivamente la modalità di contabilizzazione dello “split payment” istituzionale, confermando quanto sostenuto dagli operatori circa l’assimilazione della “trattenuta” Iva “split payment” ad una ritenuta d’acconto effettuata nei confronti di professionisti.

La seconda Faq per la prima volta chiarisce la posizione del Ministero riguardo alla contabilizzazione dello “split payment” di natura “commerciale”, che privilegia, fra le diverse ipotesi avanzate in dottrina, la registrazione finanziaria delle fatture d’acquisto al lordo Iva con reintroito dell’Imposta prima in “partite di giro” e poi, al momento della liquidazione periodica, con reimputazione di tale Iva al Titolo III dell’Entrata.

Di tale metodo di contabilizzazione dovranno opportunamente essere valutati e approfonditi i riflessi con riguardo:

  1. a) alla legittimità del reintroito dell’Iva “split payment” in partite di giro, in quanto per i servizi Iva tale trattenuta non è effettuata in nome e per conto del fornitore, ma ha rilevanza diretta anche sulla contabilità Iva dell’Ente territoriale;
  2. b) alla correttezza del successivo reintroito dell’Iva “split payment” anche al Titolo III, poiché la registrazione finanziaria di che trattasi comporta un incremento “fittizio”, per l’importo dell’Iva, del Titolo III dell’Entrata e del Titolo I della Spesa senza che vi siano sottese effettive movimentazioni finanziarie;
  3. c) all’impossibilità d’imputare direttamente a conto economico il costo d’esercizio che corrisponde, per la fattispecie in parola, alla sola quota imponibile delle fatture “split payment” per i servizi rilevanti Iva.

La terza Faq relativa alla contabilizzazione del “reverse charge“ si differenzia dalla precedente soltanto per il mancato utilizzo del passaggio a partite di giro, mentre presenta le medesime problematiche pocanzi citate ai punti b) e c).

L’ultima nuova Faq pubblicata specifica che un Ente che non ha partecipato alla sperimentazione deve, in ogni caso, redigere il Piano esecutivo di gestione 2015 anche in termini di cassa.

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