Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato un Parere relativo alla questione della modifica dello Statuto comunale, specificamente sull’elezione del Presidente del Consiglio comunale, in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Il Parere è stato rilasciato in seguito al quesito relativo alla modifica dello Statuto di un Comune sotto i 15.000 abitanti, che non era stato aggiornato secondo il Dlgs. n. 267/2000. La modifica proposta mirava a introdurre la figura del Presidente del Consiglio comunale, come permesso dall’art. 39, comma 1, del Tuel per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
In particolare, viene chiesto se è possibile eleggere il Presidente del Consiglio comunale durante la consiliatura in corso, iniziata da oltre 2 anni, subito dopo l’entrata in vigore dello Statuto modificato.
Come evidenziato dal Parere, l’art. 6, comma 5, del Tuel, stabilisce che le modifiche allo Statuto comunale diventano effettive dopo 30 giorni dalla loro pubblicazione. Per i Comuni con più di 15.000 abitanti, la figura del Presidente del consiglio è obbligatoria e deve essere eletta nella prima Seduta del Consiglio. Per i Comuni di dimensione inferiore, questa figura è facoltativa.
Il Parere chiarisce che, seguendo i principi democratici e di coerenza giuridica, qualsiasi nuovo incarico (come quello del Presidente del Consiglio) che sottrae funzioni al Sindaco in carica, può essere assegnato solo dopo il termine del mandato elettorale in corso.
Pertanto, la nomina del Presidente del Consiglio comunale, seguendo le nuove modifiche statutarie, non può avvenire durante la consiliatura in corso, ma solo dopo il rinnovo degli Organi rappresentativi del Comune.




