Nella Sentenza n. 41 del 12 gennaio 2016 del Tar Lombardia, i Giudici chiariscono che l’introduzione, da parte del Legislatore, dell’art. 2, comma 3 del Dpr. n. 362/00, ha consentito di superare il problema interpretativo nascente dal testo dell’art. 16 del Cc. che pareva escludere la possibilità di modificare lo Statuto di una Fondazione.
L’entrata in vigore della norma sopra ricordata ha fatto sì che il problema non sia più quello della modificabilità dello Statuto, quanto quello dei limiti entro i quali è ammessa la modificazione. Pertanto, ritengono i Giudici lombardi che, mentre non può esser mutato il fine consacrato nello Statuto, sono possibili modificazioni che attengono alla struttura organizzativa dell’Ente che non pregiudichino lo scopo programmato e che dunque siano coerenti con il migliore realizzarsi dello scopo, valorizzando così il nesso di strumentalità della modifica con i fini dell’Ente. Tale deve qualificarsi, secondo i Giudici lombardi, la modificazione dello Statuto della fattispecie in esame, che dunque deve ritenersi in linea di principio ammissibile.




