Stralcio di crediti residui inferiori a 1.000 Euro: un chiarimento sui tempi di emissione delle note di credito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 90 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in merito all’emissione di note di credito ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, in caso di stralcio di crediti residui inferiori a Euro 1.000, previsto dall’art. 4 del Dl. n. 119/2018.

L’istante è una Società a completa partecipazione pubblica avente ad oggetto, tra le altre attività, la gestione dei rifiuti solidi urbani (“Rsu”) in tutte le sue singole fasi, ossia la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smaltimento e il controllo su queste operazioni.

La Società, a seguito di una serie di operazioni (acquisto di 2 rami di azienda di 2 Consorzi e fusione per incorporazione con altra Società) è subentrata nei crediti vantati da tali soggetti nei confronti dei propri utenti che sono comprensivi di Iva, atteso che la tariffa applicata dai predetti soggetti aveva natura corrispettiva, al pari di quella applicata dalla Società istante.

Ciò premesso, la Società precisa che tali soggetti avevano affidato a Equitalia (ora Agenzia dell’Entrate – Riscossione) l’attività di riscossione mediante ruolo di una parte dei crediti vantati nei confronti dell’utenza.

L’art. 4 del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 (vedi Entilocalinews n. 50 del 24 dicembre 2018), ha previsto l’annullamento ex lege di tutti i debiti di importo inferiore a Euro 1.000, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, e quindi, con riguardo al caso in esame, anche di parte dei crediti affidati a Equitalia.

In applicazione della disposizione richiamata, la Società istante ha dichiarato di aver ricevuto, ad aprile 2019, da parte dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, la comunicazione con l’elenco dei crediti inferiori a Euro 1.000 oggetto di stralcio, per un importo complessivo di oltre Euro 3 milioni, Iva inclusa.

Tutto ciò premesso, la Società ha chiesto se, con riferimento all’ipotesi prospettata relativa allo “stralcio” dei crediti in oggetto, a fronte dei quali sono state emesse fatture assoggettate ad Iva, possa emettere note di credito ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che prevede la possibilità di “portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”.

A tal riguardo, la Società ritiene che la comunicazione ricevuta in data 11 aprile 2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa all’elenco dei crediti annullati ai sensi del citato art. 4 del Dl. n. 119/2018, assolva la funzione di una comunicazione di infruttuosità della procedura esecutiva esperita nei confronti del debitore.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i contenuti dell’art. 4 del Dl. n. 119/2018. Tale norma dispone la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo sino a Euro 1.000 – con le caratteristiche ivi previste – senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e dell’ente creditore.

Si tratta in sostanza di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili.

Ai fini Iva, l’Agenzia ha ricordato che, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva è disciplinata dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, che recepisce l’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. In particolare, tale norma prevede che “in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri”. Il comma 2 del citato art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

L’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissione della nota di variazione è ovviamente consentito entro i termini individuati dall’art. 19 del medesimo Decreto, ossia “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E).

Con la Risoluzione 31 marzo 2009, n. 85/E, l’Agenzia ha chiarito che “il citato art. 26, comma 2, riferendosi anche alle figure ‘simili’ alle cause ‘di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione’, consente un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli artt. 23, 24 e 25 del Dpr. n. 633/1972 (cfr. Risoluzione n. 42/E del 2009; Sentenza Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195)”.

Nel caso in esame, per disposizione normativa speciale sopravvenuta (art. 4, comma 1, Dl. n. 119/2018), l’operazione per la quale era stata originariamente emessa fattura viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito di importo residuo fino a Euro 1.000.

Considerato che l’Istanza di Interpello in oggetto è stata presentata dalla Società il 23 ottobre 2019, e che la detrazione dell’Iva è consentita entro il 30 aprile 2020, ossia entro il termine di presentazione della Dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno 2019, la preventività rispetto a questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la nota di credito sia emessa dalla Società al massimo entro la suddetta data, potendo altresì correggere e reinviare tale Dichiarazione qualora sia stata ad oggi già presentata, purché ciò avvenga entro i termini di cui all’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998.