Consiglio di Stato, Sentenza n. 5351 del 14 giugno 2024
Nel caso in trattazione, la questione controversa riguarda una dichiarazione poco chiara di subappalto necessario e la relativa possibilità di sanatoria. I Giudici hanno rilevato che il Rti ha indicato 2 distinti tipi di subappalto: il primo riguarda le Categorie OG3, OS21, OS12A, OS10, per le quali ha dichiarato la facoltà di avvalersi del subappalto (“dichiarano di riservarsi la possibilità di avvalersi...”), nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016; il secondo riguarda esclusivamente la Categoria OS24, per la quale ha dichiarato il ricorso al subappalto “per quanto necessario per ultimare i lavori, entro i limiti previsti dalla normativa vigente”. Questa differenziazione dimostra che il Rti ha correttamente reso la dichiarazione di subappalto necessario per la Categoria OS24. L’affermazione di ricorrere al subappalto “per quanto necessario per ultimare i lavori” deve essere intesa come la volontà di subappaltare l’intera Categoria OS24. La distinzione tra le Categorie a subappalto facoltativo (OG3, OS21, OS12A, OS10) e la Categoria a subappalto obbligatorio (OS24) è determinante. Anche se la formulazione “per quanto necessario per dare ultimati i lavori per l’intero importo” non è del tutto chiara, essa indica la volontà di affidare in subappalto l’intera Categoria OS24, poiché il Raggruppamento non possedeva la qualificazione necessaria, consentendo così il completamento dell’appalto. L’espressione “per l’intero importo” significa che tutto il lavoro relativo all’Arredo e al Verde urbano sarà subappaltato per garantirne il completamento. Anche se è un’espressione non tecnica, è interpretabile nel senso che il Raggruppamento intendeva subappaltare tutta quella parte di lavori. In sostanza, la dichiarazione di subappalto non era generica ma solo non chiarissima, e conteneva il riferimento alla “necessità” di ricorrere al subappalto e alla “interezza” dei lavori da subappaltare. Il subappalto era inteso come meccanismo obbligatorio. La dichiarazione non era così carente da giustificare l’esclusione e la Stazione appaltante poteva chiedere chiarimenti tramite il soccorso istruttorio. Anche se si volesse considerare ambigua la formulazione, vi era spazio per il “soccorso istruttorio”, che avrebbe consentito di ottenere chiarimenti e spiegazioni senza integrare nuove informazioni. La difesa dell’appellante sostiene che la mancata dichiarazione del subappalto necessario non può essere oggetto di “soccorso istruttorio”. Tuttavia, nel caso specifico, si tratta di una dichiarazione ambigua che poteva essere chiarita tramite semplici spiegazioni.