L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 342 del 23 giugno 2022, ha chiarito che le Aziende di servizio alla persona (Asp) non possono beneficiare del c.d. “Superbonus 110%”, non possedendo i requisiti soggettivi.
Nel caso di specie, l’istante è una ex Ipab che a suo tempo ha deliberato la sua trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp). Tale Asp non ha fini di lucro, possiede personalità giuridica di diritto pubblico, opera sotto la vigilanza della Regione e offre Servizi assistenziali e sanitari in favore della popolazione anziana non autosufficiente. L’Asp intende ristrutturare una parte del complesso edilizio che gestisce direttamente quale Rsa e chiede dunque se può beneficiare del “Superbonus” previsto per le Onlus dall’art. 119, commi 9 e 10-bis, del Dl. n. 34/2020.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici Interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di Impianti fotovoltaici e delle Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”).
Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli Interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli Interventi oggetto del “Superbonus” sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato art. 119, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E del 2020 e con diverse Risposte ad Istanze d’Interpello.
Il citato art. 119, comma 9, del Dl. n. 134/2020, prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli Interventi effettuati:
a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Iacp comunque denominati nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di Società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per Interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad Edilizia residenziale pubblica;
d) dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per Interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a Spogliatoi.
Essendo la suddetta elencazione assolutamente tassativa, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti soggettivi per poter consentire alla Asp istante di fruire del “Superbonus”, in quanto la disposizione normativa in commento non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Asp.




