“Superbonus”: può fruirne l’Asd per lavori realizzati sugli spogliatoi di un Impianto sportivo comunale affidatogli in gestione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 567 del 30 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire del “Superbonus”, da parte di una Associazione sportiva dilettantistica, su Interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati negli spogliatoi di un Impianto sportivo comunale, affidato in gestione alla stessa. 

Nel caso di specie, l’Asd ha avviato un Progetto di razionalizzazione dell’Impianto sportivo che gestisce con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura e la fruibilità dei servizi resi. L’Associazione detiene l’edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di assegnazione in concessione d’uso gratuito. La ristrutturazione edilizia in corso di esecuzione riguarda sostanzialmente il miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche della Struttura e l’ampliamento della volumetria, nonché il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell’ampliamento previsto. 

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 178/2020 (vedi Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2021), nonché, da ultimo, sia dall’art. 1, comma 3, del Dl. n. 59/2021, che dall’art. 33, comma 1, del Dl. n. 77/2021, disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “Sisma Bonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013.

Con riferimento all’applicazione del “Superbonus”, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020 con la Circolare n. 30/E del 2020, oltre che con diverse Risposte ad Istanze d’Interpello consultabili nell’apposita Area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 

Esaminate le citate norme, l’Agenzia ha concluso che, nel caso in esame, l’Asd istante può fruire del solo “Superbonus” e limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio, già esistente, escludendo dunque le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi.

Atteso che l’Intervento di risparmio energetico riguarderà anche la parte di edificio oggetto di ampliamento nella quale sarà riallocata una parte degli spogliatoi, l’Asd dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’Intervento realizzato sulla parte già esistente rispetto a quello realizzato sulla parte ampliata o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi i predetti importi rilasciata dall’Impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal Direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Rinviando per il dettaglio della fattispecie alla lettura della Risposta in commento, con specifico riferimento alla possibilità di accedere al“Superbonus” in presenza di contributo pubblico ricevuto, la Circolare n. 24/ E del 2020 ha chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono dunque essere sottratti da parte dell’Asd dall’ammontare su cui applicare la detrazione.