Tari: definiti da Arera i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti del “Servizio integrato dei rifiuti”

È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Arera la Deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, rubricata “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”.

Tale Deliberazione, quale ultimo atto del percorso intrapreso da Arera a partire dalla Deliberazione n. 225/2018/R/Rif per l’adozione di un nuovo Sistema tariffario in materia di Tari, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del “Servizio rifiuti”, introducendo alcune importanti novità per Enti Locali.

Arera aveva illustrato i primi orientamenti sul riordino delle componenti tariffarie con la Deliberazione n. 351/2019/R/Rif, nella quale prospettava una serie di regole da seguire per il riconoscimento dei costi efficienti basate sui seguenti Principi:

  • definizione delle attività da includere nel perimetrodel “Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti” al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità medesima;
  • prevedere che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento;
  • l’identificazione degli oneri (risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base) afferenti alle attività di cui ai punti precedenti;
  • riclassificazione delle menzionate voci di costonelle componenti “costi operativi di gestione”, “costi comuni” e “costi d’uso del capitale”;
  • l’applicazione di un limite alla crescita annualedel totale delle entrate tariffarie;
  • l’introduzione di modalità graduali per il recupero di eventuali scostamenti, originati dall’applicazione della riforma in discorso, con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;
  • la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale investito del Servizio tenendo conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (Wacc).

I contenuti della citata Deliberazione n. 351/2019/R/Rif sono stati presentati lo scorso 11 settembre in un seminario tenutosi con i rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli Enti Locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti.

In risposta ai contenuti della Deliberazione sono pervenuti 81 contributi da parte di Regioni, Enti di governo dell’Ambito, Comuni, gestori e loro Associazioni, Associazioni dei consumatori, e da altri soggetti istituzionali. Da questi contributi, e da quelli raccolti durante gli incontri con gli stakeholders, è emerso che è opportuno assicurare gradualità nell’implementazione dei nuovi criteri di regolazione tariffaria, ed anche che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia di che trattasie della normativa vigente, debbano essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

Inoltre, sempre a seguito delle varie consultazioni pubbliche, l’Autorità ritiene:

  • che sia opportuno adottare il Metodo tariffario rifiuti (Mtr) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel Dpr. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
  • con riferimento al perimetrodel Servizio, viene confermato l’orientamento di rimettere alla valutazione delle Amministrazioni territorialmente competenti, gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;
  • riguardo ai fattori di sharing, convalida l’introduzione di un fattore volto a rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione di materiali recuperati e/o di energia, prevedendo in aggiunta l’introduzione di un analogo fattore anche per i proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal Consorzio Conai al fine di evitare distorsioni al corretto funzionamento del mercato. Inoltre, Arera propone di introdurre, anche con riferimento agli anni 2018 e 2019, un fattore di sharing ai ricavi derivanti dalla vendita di materiali e di energia;
  • di confermare il limite di crescita delle entrateinserendo tra i costi operativi riconosciuti una componente prospettica che consenta di valorizzare il livello di qualità raggiunto dai gestori più efficienti, e prevedendo la possibilità di presentare all’Autorità, da parte dell’Ente territorialmente competente, specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
  • con riferimento alla copertura dei costi efficienti, di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Deliberazione in commento:

– nel caso di tariffa corrispettiva, viene confermato il riconoscimento dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa. Mentre per la Tari-tributo, per il riconoscimento di detti costi occorrerà continuare a seguire la normativa vigente;

– gli accantonamenti relativi ai crediti, nel caso di Tari-tributo, non dovrà eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul “Fcde” definito dalla normativa vigente. Nel caso di tariffa corrispettiva, non potrà eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali;

– dovrà essere esclusa l’Iva detraibile dal calcolo dei costi riconosciuti. In presenza di Iva indetraibile, essa dovrà essere separatamente evidenziata nel Pef;

– sarà consentito il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e dei costi di chiusura delle discariche autorizzate, nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente siano risultate insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;

– sarà determinata la componente a copertura degli ammortamenti in relazione alla durata tecnico-economica degli asset. Nel caso delle discariche, è opportuno che la vita utile sia stabilita dall’Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, sulla base della capacità residua e delle migliori stime disponibili in ordine all’esaurimento della medesima;

  • le tariffe degli anni 2020 e 2021 dovranno essere modulate gradualmente, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018-2019. Al contempo, viene introdotta la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su di un arco di tempo pluriennale, con un numero di rate determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4;
  • da ultimo, viene confermata la procedura di approvazione del Pef, che deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Venendo all’ambito generale di applicazione delle nuove metodologie tariffarie, ai sensi dell’art. 1, della presente Deliberazione, Arera dispone che il perimetro gestionale assoggettato al presente Provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Secondo l’art. 2, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La determinazione delle componenti tariffarie sopra riportate sarà effettuata in conformità al Metodo tariffario per il “Servizio integrato di gestione dei rifiuti”, di cui all’Allegato “A”alla Deliberazione di che trattasi.

L’art. 4 dispone che la determinazione delle entrate tariffarie dovrà avvenire sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del Servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità, alla luce delle situazioni rilevate.

Inoltre, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto:

• del tasso di inflazione programmata;

• del miglioramento della produttività;

• del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

• delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del Metodo tariffario, sono definiti:

• l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

• i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le Tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n. 158/1999

Nei casi in cui siano in vigore Sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle citate Tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

In base all’art. 6, il Pef è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra, sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati della modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.

L’Autorità, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, e in caso di esito positivo, approverà le tariffe.

Fino all’approvazione da parte dell’Autorità si applicheranno, quali prezzi massimi del Servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del Pef, l’art. 7 dispone che l’Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all’Autorità, informando contestualmente il gestore. L’Autorità, ricevuta la predetta comunicazione, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere con l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995.

Con riguardo alle tempistiche di trasmissione degli atti approvazione del Pef, essi, per l’anno 2020, dovranno essere trasmessi all’Autorità dall’Ente competente entro 30 giorni dall’adozione degli stessi ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento. Le tempistiche per l’anno 2021 verranno definite con successivo Provvedimento.